Termine di fruizione ferie dell'anno precedente

Buongiorno, il termine di fruizione delle ferie dell’anno precedente è il 30 aprile dell’anno successivo, che per esigenze di servizio possono essere fruite entro il 30 giugno. Ora se entro tale termine (30 giugno), non vengono consumate, cosa succede?

Ciao Antonio,

Il CCNL del 21/5/2018 prescrive che le ferie maturate debbano essere fruite in corso d’anno, salvo i casi di indifferibili esigenze di servizio con conseguente differimento della fruizione entro il primo semestre (30 giugno) dell’anno successivo, o di motivate esigenze personali con conseguente differimento della fruizione entro il mese di aprile (30 aprile) dell’anno successivo a quello di spettanza.

Occorre precisare che l’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso ex articolo 39 CCNL 6.7.95 come sostituito dall’articolo 7 del CCNL 13.5.96, articoli che ai sensi dell’articolo 2 coma 8 del vigente CCNL continuano a trovare applicazione.

Nel caso di violazione di questi precetti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di 100 euro ad un massimo di 4.500,00 euro, in funzione sia del reiterarsi della violazione sia del numero dei dipendenti interessati.

Per approfondimenti ti allego link:

Buona lettura e buono studio

Simona