Nella fattispecie in cui si applica il computo del periodo a mesi (disciplinato dall’art 2963 del codice civile), ove il il termine iniziale entro cui dover dare la comunicazione sia indicato alternativamente o il giorno 1 del mese o il giorno 16 del mese, qualora la comunicazione sia inviata e ricevuta a mezzo pec giorno 16, il computo del termine iniziale decorrerà dal giorno 16 del mese (che è il giorno di ricezione e protocollazione della pec) o dal giorno successivo?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul calcolo dei termini secondo il diritto civile italiano. Il calcolo dei termini a mesi è disciplinato dall’articolo 2963 del codice civile, il quale stabilisce che, quando il termine è fissato a mesi o anni, esso scade nell’ultimo giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello in cui è iniziato il termine. Se nel mese di scadenza non vi è il giorno corrispondente a quello iniziale, il termine scade nell’ultimo giorno di quel mese.
Norme relative alla teoria:
- Articolo 2963 del codice civile: Regola il computo dei termini a mesi o anni.
- Articolo 155 del codice civile: Fornisce indicazioni sul calcolo dei termini per giorni, utili per comprendere meglio il contesto generale.
Esempio concreto:
Se la comunicazione deve essere inviata entro il 16 del mese, e viene inviata e ricevuta (via PEC) proprio il giorno 16, il termine iniziale per il computo del periodo a mesi, secondo una interpretazione letterale delle norme, inizierebbe dal giorno 16 stesso. Tuttavia, è importante considerare che, in alcuni contesti, la ricezione via PEC potrebbe essere interpretata come avvenuta nel giorno lavorativo successivo se ricevuta oltre l’orario di ufficio, ma questa è una questione che può variare in base a specifiche normative o interpretazioni giurisprudenziali.
Conclusione sintetica:
Nel caso specifico, il termine iniziale per il computo del periodo a mesi decorrerebbe dal giorno 16 del mese, ovvero il giorno di ricezione e protocollazione della PEC, salvo specifiche disposizioni che regolamentano diversamente la ricezione delle comunicazioni elettroniche.
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Bibliografia:
- Codice Civile Italiano, Art. 2963 e Art. 155. Link alla normativa: Codice Civile