Termini conferenza di servizi (Art. 5 DL 19/2026)

Ai sensi del nuovo art. 14-bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 5 del DL 19/2026, i previsti 15 gg per richiesta di “integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità” vanno sommati ai sessanta giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte (caso: amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell’incolumità pubblica) devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza.

In altre parole, una CdS (senza richieste di integrazione) dura 15gg + 60 gg (caso: amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell’incolumità pubblica)?

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Semplificazioni Procedimentali nella Conferenza dei Servizi: Analisi del Decreto-Legge n. 19/2026

CONTENUTO

Il Decreto-Legge n. 19/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti semplificazioni procedimentali riguardanti la conferenza dei servizi, un istituto fondamentale per il coordinamento tra le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte in procedimenti autorizzativi. L’articolo 5 del decreto apporta modifiche significative che mirano a snellire le procedure e a garantire una maggiore efficienza.

In particolare, il decreto riduce i termini entro cui le amministrazioni devono esprimere le proprie determinazioni in una conferenza decisoria che si svolge in forma semplificata e modalità asincrona. Questo rappresenta un passo importante verso la semplificazione burocratica, poiché consente di accelerare i processi decisionali.

Un altro aspetto rilevante è il rafforzamento dell’obbligo di motivazione del diniego. Le amministrazioni sono ora tenute a fornire una giustificazione chiara e dettagliata in caso di diniego, aumentando così la trasparenza e la responsabilità delle decisioni pubbliche.

In aggiunta, il decreto prevede l’organizzazione di una riunione telematica tra tutte le amministrazioni coinvolte entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le determinazioni. Questo strumento di comunicazione digitale facilita il confronto e la risoluzione di eventuali criticità in tempi rapidi.

Infine, il decreto riduce i termini per il passaggio alla conferenza simultanea, evitando il riavvio automatico dei termini quando è necessario un esame contestuale degli interessi coinvolti. Questa modifica rappresenta un ulteriore tentativo di semplificare le procedure e di evitare ritardi ingiustificati.

L’articolo 5 interviene anche su altri aspetti normativi, come la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il silenzio assenso e la disciplina delle insegne di esercizio, modificando la legge n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo.

CONCLUSIONI

Le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 19/2026 rappresentano un passo significativo verso la semplificazione delle procedure amministrative, con l’obiettivo di rendere più efficienti i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni. La riduzione dei termini e l’obbligo di motivazione del diniego sono misure che possono contribuire a una maggiore trasparenza e responsabilità.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, queste novità comportano la necessità di aggiornarsi sulle nuove procedure e di adattare le proprie pratiche lavorative. È fondamentale comprendere le tempistiche ridotte e l’importanza della motivazione nelle decisioni, poiché ciò influisce direttamente sulla qualità del servizio offerto ai cittadini e sulla gestione delle pratiche amministrative.

PAROLE CHIAVE

Decreto-Legge n. 19/2026, conferenza dei servizi, semplificazione, SCIA, silenzio assenso, motivazione del diniego, pubblica amministrazione.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Decreto-Legge n. 19/2026.
  2. Legge n. 241/1990 (Disciplina del procedimento amministrativo).

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Relativamente alle integrazioni nulla cambia rispetto a prima. La PA procedente indice la CdS e assegna, al massimo, 15 gg affinché le PA decidenti possano chiedere integrazioni. Fin qua il termine non è sospeso. Si sospende (quindi si ferma) se una o più PA chiedono integrazioni e resta sospeso fin quando il privato non presenta quanto richiesto. Se nessuna PA chiede integrazioni, si va dritti verso il termine finale senza sospensioni.
Quindi, non è 15+60 ma può essere “N giorni” + 60 dove “N giorni” sono i giorni di sospensione decorrenti fra la richiesta e la presentazione delle integrazioni. Tendenzialmente, a meno di richiesta di proroghe da parte dello stesso privato perché ha difficoltà a produrre le integrazioni, la sospensione dura 30 gg dopo di che la PA procedente può archiviare il procedimento.