Tesserino accompagnatore turistico - TOSCANA

Buongiorno,
siamo in Toscana. Alla luce della Legge regionale n. 61/2024 (Nuovo testo unico del Turismo) e del DPGR 47/R/2025 (Regolamento di attuazione) l’iter per il rilascio del tesserino di accompagnatore turistico è soggetto ancora a SCIA da presentare tramite il portale STAR oppure prima viene inviata l’istanza al Comune che fa i dovuti controlli e rilascia il tesserino e successivamente se il soggetto è un libero professionista invia anche la pratica su STAR?
Grazie in anticipo

Nel DPGR 47R/2025 le disposizioni sono poche:

Nell’esercizio della propria attività, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali hanno l’obbligo di esporre in maniera ben visibile la tessera di riconoscimento di cui agli articoli 96 e 103 del Testo unico e di esibirla ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato.

Nella LR troviamo delle disposizioni diverse dal quella della precedente legge 86/2016. Sinceramente, l’interpretazione non è semplice.

Con la LR 86/2016 si disponeva, in sintesi, che l’attività era sottoposta a SCIA e il comune rilasciava il tesserino solo ai fini della tutela dell’utente.
L’interpretazione voleva che la SCIA era sufficiente all’esercizio e il comune competente era tenuto, in automatico, al rilascio del tesserino una volta accertato il buon esito deli controlli sulla SCIA. Se il comune rilasciava il tesserino dopo due o tre mesi l’accompagnatore non doveva attendere (la SCIA ha valore immediato e tanto il tesserino era solo a tutela degli utenti).

Adesso, la LR 61/2024, con una scarsa qualità redazionale, ci dice:

Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

Poi aggiunge:

L’esercizio della professione di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.

Quindi, se l’attività non svolta in qualità di lavoratore autonomo non occorre la SCIA? (pensa a chi lo fa come dipendente o socio/titolare di impresa). Premesso che mi pare avvio che le disposizioni sul tesserino si applichino a tutti (vedi al conferma del DPGR): chi non è lavoratore autonomo deve fare solo istanza in bollo di tesserino mentre chi è lavoratore autonomo deve fare istanza in bollo di tesserino ma deve anche presentare la SCIA. Ma se il tesserino è un’abilitazione sottoposta a domanda (come dice la legge), allora sarebbe assurdo anche l’abilitazione tramite SCIA (la SCIA non avrebbe senso). In generale, se è un tesserino abilitante, occorrerebbe il bollo anche su quello, non solo sulla domanda per il rilascio.

In conclusione, trova la tua interpretazione. Io farei come prima, la SCIA ha valore implicito di richiesta tesserino quanto meno finché non sarà adottato il nuovo modello regionale. I tesserino è una sorta di conferma che i controlli sulla SCIA hanno avuto esito favorevole.

Detto questo, vediamo come va il ricorso costituzionale e se sarà dichiarato illegittimo l’art. 96 della LR

Grazie mille della risposta esauriente.
Se volessimo invece perseguire la via dell’istanza al Comune e il conseguente rilascio del tesserino, il Comune quale provvedimento di abilitazione dovrebbe adottare?
Grazie in anticipo,

A fronte della SCIA è chiaro che NON ci può essere un’autorizzazione. Il tesserino è l’unica cosa che può essere rilascito a seguito della “domanda”

Mi scusi, questo punto non mi è chiaro.
L’art. 96 del Testo dice “Il Comune accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia”.
Quindi questa abilitazione il Comune la deve rilasciare attraverso un provvedimento? Ad esempio una Determina o un’autorizzazione? O l’abilitazione si concretizza solo attraverso il rilascio del tesserino?

La SCIA, sempre secondo le nuove disposizioni al di là se verranno confermate o meno, rimane solo per i lavoratori autonomi tramite il portale regionale, ma attualmente secondo il nuovo testo sono due percorsi distinti.

Grazie in anticipo,

Come già accennato, a parere mio è improponibile un provvedimeto autorizzatorio espresso come fosse un AUA e o una GSV. Il tesserino è l’atto abilitativo

Grazie mille per la risposta.
Ho un dubbio: in fase di presentazione dell’istanza devo richiedere o no l’attestato di conoscenza della lingua straniera?
L’art. 97 del nuovo testo dice “ L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera”, quindi ne deduco che basterà presentare l’attestato di qualifica alla professione in quanto il diploma e la conoscenza della lingua dovrebbero essere i requisiti per l’ammissione alla scuola. Sbaglio?

Il nostro Ufficio ha avuto un confronto con il personale competente di Regione Toscana, dal quale è emersa questa interpretazione comune:

  • chi esercita la professione come lavoratore autonomo è soggetto a SCIA, da presentare allo sportello unico.
  • chi esercita la professione in qualità di dipendente di agenzia di viaggio, non è soggetto alle disposizioni della Legge regionale, come disposto dall’articolo 95 comma 2 L.R. 61/2024
  • chi non ricade in nessuna delle prime 2 ipotesi, può presentare l’istanza di richiesta di abilitazione al Comune tramite PEC su un fac-simile redatto dal comune (in attesa della disponibilità del relativo modello regionale). L’istanza è soggetta a imposta di bollo, ci rimane il dubbio sull’assoggettabilità del rilascio.

Le 3 diverse fattispecie e iter hanno trovato conferma dal confronto con la Regione.

La regione toscana ha tanti meriti legislativi ma a volte si incarta in discipline contorte. In ogni caso il pensiero di un dipendente regionale non è un’interpretazione autentica, è solo un’opinione autorevole. L’onere interpretativo resta in capo alla PA competente (il comune).

Quando dicevo dipendenti non intendevo quelli dell’agenzia di viaggi. Dicevo in generale: impresa di servizi che offre prestazioni di accompagnatore (caso raro ma che giustifica la distinzione regionale).

Quindi, ricapitolando, le disposizioni legale sono queste:

Il comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

L’esercizio della professione di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.


Il lavoratore autonomo / libero professionista deve fare la SCIA. La SCIA è un’abilitazione all’esercizio dell’attività che sostituisce l’autorizzazione: o l’una o l’atra. Ma non solo, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, la PA competente DEVE applicare la SCIA quando ne ricorrano i presupposti (dello stesso art. 19). Nel caso di specie ci sono i presupposti per applicare la SCIA. Quindi, il comune, una volta ricevuta la SCIA, rilascia il tesserino. Questo ricopia quello che accadeva con la LR 86/2016.

Chi non è un libero professionista (quindi lavoratore subordinato a qualsiasi titolo di un’impresa che non è un’agenzia di viaggi), non deve presentare la SCIA ma deve avere, comunque, il tesserino. Sembrerebbe, quindi, un’attività libera (senza abilitazione). Non torna il fatto che in questo caso, a differenza del primo caso, il tesserino sarebbe un’autorizzazione in bollo.

A parere mio, se si tratta del caso del “non libero professionista”, l’attività è libera ma occorre un tesserino di riconoscimento ugualmente a tutela dei turisti e ai fini del controllo. Se è così, non occorre nessun bollo.

In generale, i bolli sono sempre due: uno in domanda e uno per il rilascio del titolo. Quindi, o ne richiedi due o nessuno.