Buongiorno, stiamo procedendo all’invio dei solleciti/accertamento TARI per l’anno 2025. Qualora il contribuente non paghi ll sollecito entro 60 giorni, automaticamente diventa accertamento. Chiedo se la parte del testo riguardante la riscossione coattiva è corretta.
RISCOSSIONE COATTIVA
In caso di mancato o parziale pagamento entro il predetto termine, il presente atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell’ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorsi trenta giorni, la riscossione delle somme richieste sarà affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. Il predetto termine di trenta giorni può non essere rispettato in ipotesi di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. Ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in caso di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico del presente atto al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.
La sospensione non si applica:
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con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
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in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
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in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione;
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ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all’affidamento in carico degli atti esecutivi, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.
In ipotesi di mancato o parziale pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso si applicano gli interessi di mora, previsti dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica dell’atto esecutivo;
Al soggetto incaricato della riscossione spettano:
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gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore;
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le quote di cui all’art. 17, comma 2, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
