Tipi di mobilità

Buongiorno.
Seguendo una delle sue videolezioni sul TUPI (D. Lgs. 165/2001), non ho ben compreso la differenza tra la mobilità “obbligatoria” ed il cosiddetto “ordine di servizio per cambio sede/amministrazione”.
Essendo, la seconda obbligatoria e portando, l’eventuale rifiuto del dipendente a sanzioni disciplinari (fino al licenziamento senza preavviso), la cosiddetta “mobilità obbligatoria” sottintende l’obbligatorietà della P.A. di effettuare un bando interno, prima di provvedere al bando di concorso “esterno”?

Grazie
Luca C.

no. la mobilità obbligatoria è quella indetta ai sensi dell’art 34 bis del d.lgs. 165/2001; obbligatoria perché procedimento “obbligatorio” e preliminare rispetto all’avvio di ogni procedura assunzionale.

Grazie mille. Però, sono ancora confuso :frowning: .
Se fosse possibile una puntualizzazione da parte del Dott. Chiarelli, sui tipi di mobilità, sarebbe perfetto.
Luca

Leggendo il D. Lgs. 165/2001, credo che l’articolo inerente la “mobilità obbligatoria” sia il 30 comma 2bis.
Mi sbaglio?
Luca

La mobilità obbligatoria è quella del 34-bis
SI CHIEDE SE ESISTONO DIPENDENTI DISPONIBILI A VENIRE NELL’ENTE PRIMA DI BANDIRE UN CONCORSO

Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del personale

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso. L’amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.
    (comma così modificato dall’art. 3, comma 9, lettera b), legge n. 56 del 2019)

  3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

  4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
    (comma così modificato dall’art. 3, comma 9, lettera b), legge n. 56 del 2019)

  5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

ANALOGA PROCEDURA è quella dell’art. 30
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.