Tipografia ( Toscana)

Una tipografica sta cambiando la sede di attività; non ha dipendenti e non ha scarichi/emissioni…; deve presentare qualche pratica al suap per tale spostamento?

Grazie

Per la tipografia vedi la voce 13 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016. Su questo assunto, la CCIAA potrebbe richiedere una SCIA.

Tuttavia, occorre far notare che la tabella allegata al d.lgs. n. 222/2016 è caratterizzata da molte imprecisioni (per non dire errori). A volte è solo indicativa di situazioni “eventuali” come nel caso della tipografia. La fattispecie, dal 1998 è libera da adempimenti abilitativi, restano doverose solo eventuali procedure correlate: prevenzione incendi, autorizzazioni ambientali ecc. Tanto è vero che nella tabella del d.lgs. n. 222/2016 non sono riportate indicazioni circa la norma che dovrebbe prevedere il presupposto normativo per una SCIA per arti tipografiche ma sono riportate solo le norme individuanti procedure eventuali e correlate.

Ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, art. 16 e art. 164, l’art. 111 TULPS è abrogato relativamente alle licenze per l’esercizio dell’arte tipografica, litografica, fotografica o qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanico o chimica in molteplici esemplari, fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità? di pubblica sicurezza per i soli fotografi.

Quindi, se non vi sono procedura ambientali, la risposta corretta è che non occorre nessun adempimento amministrativo abilitativo. Basta la variazione in CCIAA

La tabella del d.lgs. n. 222/16 ha funzione ricognitiva e semplificativa e NON può introdurre oneri amministrativi non già preisti da altre norme speciali sulle varie fattispecie.

Alla fine ti dico nessun adempimento diretto, casomai adempimenti eventuali di natura ambientale