Buongiorno,
ho una (una?!) perplessità:
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il “passaggio” davanti al titolare del potere sostitutivo (da ora, tps) in caso di inerzia della PA. è una tappa obbligatoria prima di ricorrere di fronte al GA, o posso anche adire direttamente il GA?
In realtà, ora che ci penso direi che piuttosto si tratta di due “vie” alternative: quindi o TPS, o GA.
Per cui, il GA potrebbe essere adito sin da subito, (escludendo di ricorrere presso TPS) oppure quando perduri l’inadempimento della PA nonostante sia stato adito il TPS.
Corretto? -
Il Tps è lo stesso per ogni procedimento, essendo nominato dal Sindaco (o in mancanza sarà il Dirigente Generale etc), o varia per ogni procedimento?
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In riferimento al comma 3 dell’art 31 Codice Processo Amministrativo, direi che il Sìndacato del GA non può sconfinare oltre l’accertamento dell’obbligo a provvedere della PA, per cui non relativamente alla domanda dei privato presso la PA.
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Chiaramente il silenzio inadempimento si configura in tutte le ipotesi di silenzio non qualificate (quindi non nel caso di silenzio assenso, o silenzio diniego - accesso ai documenti) .
Il GA quindi, quando sarà adito, dovrà innanzitutto chiarire che si tratti effettivamente di silenzio inadempimento.
PS. Qual è un esempio in cui la PA non ha l’obbligo di provvedere?
Grazie