Titolare di posteggio deceduto

il 03.05. c.a., è venuto a mancare improvvisamente il titolare di un posteggio.

Gli eredi non hanno fatto alcuna comunicazione al Comune. Abbiamo però accertato che uno degli eredi sta continuando l’attività del defunto padre senza alcun titolo.

Agli atti non risulta alcuna comunicazione di subingresso fatta in data anteriore alla morte.

Come dobbiamo intervenire in un caso del genere?

Quali gli eventuali provvedimenti da adottare?

Grazie infinite per la risposta.

Un Saluto.

La scoperta della legislazione regionale pugliese è ancora una volta fonte di stupore…

In teoria, la vicenda in questione ricadrebbe nella situazione prevista dall’art. 6, comma 2, della L.R. 24/2015, che nella versione originale (vigente fino al 2018) recitava:
«2. Il subentro nell’attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all’articolo 61, comma 6

Quindi il rimando era alle sanzioni previste dall’art. 61, comma 6, della medesima legge regionale («6. Le violazioni alle prescrizioni della presente legge, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.»)

Sennonché l’art. 6, comma 2, della L.R. 24/2015 è stato poi sostituito dalla L.R. 12/2018 ed ora recita:
«2. Il subentro nell’attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all’articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).»

Non ci vuole molto a verificare come l’art. 61 del D.L.vo 59/2010 (che tra l’altro non ha neppure un comma 6) c’entri come i cavoli a merenda e quindi anche questa norma sarebbe priva di una sanzione…
Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale pugliese e quindi, ovviamente, spero di sbagliarmi e che dal 2018 ad oggi qualcuno abbia posto rimedio all’incongruenza.

Carissimo Marco,

Ti ringrazio di cuore per la risposta, tuttavia qualche provvedimento dobbiamo pure prenderlo per risolvere il problema.

Quindi, ti chiedo per es., se è possibile avvalersi del disposto dell’art. 62, punto 6, del vigente Codice del Commercio, secondo cui il titolo abilitativo è revocato, qualora il titolare in possesso di autorizzazione su aree pubbliche di tipo A, non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a 1/3 delle giornate previste per ciascun anno solare, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati dall’interessato.

E pertanto, visto che il posteggio in questione, risultando libero dal 03.05.2024, anche se per causa di forza maggiore, ha accumulato le assenze di cui al citato art. 62, procedere alla revoca dell’autorizzazione, con conseguente decadenza del posteggio.

Per l’erede, che sta continuando abusivamente l’attività del defunto, applicherei poi la sanzione prevista dall’art. 61 l.r.24/2015, con relativo sequestro delle merci in vendita.

Mah…, sono un po’ perplesso, è sempre difficile esprimere un giudizio in merito all’ipotesi di applicare “per analogia” altre sanzioni al posto di quella che sarebbe corretta.

Mi pare poi eccessiva la sproporzione tra la sanzione corretta che avrebbe dovuto essere applicata se non fosse intervenuto il pasticcio della L.R. 12/2018 (da 500 a 3000 €) e le sanzioni che invece ipotizzi di contestare in alternativa. Terrei presente, poi, che per 6 mesi dopo il decesso del titolare gli eredi avrebbero comunque potuto continuare l’attività e quindi il periodo “irregolare” si riduce in fondo a poca cosa.

Se la disciplina regionale non è nel frattempo intervenuta a correggere il pasticcio (ma sul punto non posso essere d’aiuto), probabilmente tenterei un approccio bonario con gli eredi, cercando di convincerli a regolarizzare la loro posizione. Contestualmente, però, invierei sicuramente un quesito alla Regione, evidenziando la situazione che si è venuta a creare a causa dell’errore contenuto nella L.R. 12/2018 e chiedendo lumi in merito al comportamento da adottare.