La scoperta della legislazione regionale pugliese è ancora una volta fonte di stupore…
In teoria, la vicenda in questione ricadrebbe nella situazione prevista dall’art. 6, comma 2, della L.R. 24/2015, che nella versione originale (vigente fino al 2018) recitava:
«2. Il subentro nell’attività è soggetto a SCIA da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all’articolo 61, comma 6.»
Quindi il rimando era alle sanzioni previste dall’art. 61, comma 6, della medesima legge regionale («6. Le violazioni alle prescrizioni della presente legge, diverse da quelle considerate ai commi 3, 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro 3 mila.»)
Sennonché l’art. 6, comma 2, della L.R. 24/2015 è stato poi sostituito dalla L.R. 12/2018 ed ora recita:
«2. Il subentro nell’attività è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del contratto di cessione d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste all’articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).»
Non ci vuole molto a verificare come l’art. 61 del D.L.vo 59/2010 (che tra l’altro non ha neppure un comma 6) c’entri come i cavoli a merenda e quindi anche questa norma sarebbe priva di una sanzione…
Non conosco nel dettaglio la disciplina regionale pugliese e quindi, ovviamente, spero di sbagliarmi e che dal 2018 ad oggi qualcuno abbia posto rimedio all’incongruenza.