Titoli di servizio e presidente di commissione

  1. In un comune di 1800 abitanti, è necessario che il presidente della commissione di concorso sia il Segretario comunale, ovvero il regolamento ne può indicare la facoltà, prevedendo altra figura? In tal caso, quali requisiti dovrà possedere questa figura?
  2. Il punteggio da assegnare ai titoli di servizio (anzianità professionale nella PA) ha una percentuale minima (per esempio, su 10 punti di valutazione titoli, 5 devono essere necessariamente indirizzati verso i titoli di servizio), oppure questi possono addirittura essere ignorati?

Grazie molte!

Roberto

Ciao Roberto.

  1. In merito al primo quesito in relazione alla composizione della commissione di concorso e alla nomina , di norma, è prevista nel regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi (cd: ROUS), come previsto dall’articolo 89, comma 2, lettera d), del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

I comuni generalmente approvano un regolamento per la disciplina dell’accesso, inoltre, in cui vengono riportate tutte disposizioni interne in materia di concorsi e selezioni pubbliche, finalizzate all’acquisizione del personale.

Per quanto riguarda la legislazione nazionale, invece, occorre fare riferimento all’articolo 9, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, tenendo anche conto che, per gli enti locali, la disposizione ha valenza di “norma di indirizzo”, per effetto dell’articolo 18-bis, del medesimo provvedimento.

Per la presidenza della commissione si deve applicare l’articolo 107, comma 3, lettera a), del TUEL 267/2000, il quale stabilisce che compete al dirigente “a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso”.

Anche il presidente, come gli altri componenti della commissione soggiace al disposto dell’art. 35, comma 3, lett. e) del d.lgs. 165/01:

" composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"

Nei comuni di sovente, ma non necessariamente, la presidenza è affidata al Segretario Comunale , poiché la sua nomina non intacca il principio di separazione tra poteri gestionali e di indirizzo e programmazione.

  1. Per quanto concerne il secondo quesito inerente ai Titoli di servizio ed altri titoli valutabili, occorre innanzitutto verificare sul bando di concorso, che stabilisce la c.d. lex specialis ed indica il punteggio eventualmente attribuibile ai titoli di servizio piuttosto che ad altri.

La direttiva n. 3 del 24 aprile 2018, al punto 5 dedica molta attenzione ed approfondimento alla valutazione dei titoli.

La direttiva stabilisce infatti che “Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli. Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli (in particolare quelli più giovani) attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere: per evitare questo rischio, si può stabilire un punteggio massimo a determinati titoli, come l’attività lavorativa svolta.

Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Per quanto possibile, i titoli di servizio non dovrebbero consistere semplicemente nell’aver svolto un’attività lavorativa, ma nell’averla svolta in modo meritevole, sempre che di tale meritevolezza possa darsi un criterio e un indice distintivo e significativo. Questa esigenza, peraltro, va valutata in relazione al funzionamento disomogeneo dei sistemi di valutazione delle amministrazioni. Dei risultati del processo di valutazione della performance, che sia stato validato dall’Organismo di valutazione, si può comunque tenere conto per la valutazione dei candidati interni, nel caso in cui vi sia una riserva di posti o sia previsto un punteggio aggiuntivo a loro favore

Sul tema t’invito a leggere l’articolo che riporto al link: Cosa fa punteggio nei concorsi pubblici? Una breve guida

Buona lettura

Simona