Titoli di studio concorsi pubblici: distinzione equipollenza ed equiparabilità

La Distinzione tra Equipollenza ed Equiparabilità dei Titoli di Studio nei Concorsi Pubblici

CONTENUTO

La distinzione tra equipollenza ed equiparabilità dei titoli di studio è un tema di grande rilevanza per i dipendenti della pubblica amministrazione e per i concorsisti pubblici. Recentemente, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha ribadito questa distinzione in una sentenza del 12 novembre 2024 (n. 20154/2024, Sez. III)[1]. Comprendere queste due nozioni è essenziale per evitare problematiche durante le procedure di selezione.

Equipollenza

L’equipollenza riguarda la corrispondenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento e quelli del nuovo ordinamento. Essa si concentra sulla valutazione della sostanza e dei contenuti dei titoli, piuttosto che sulla loro forma. Ad esempio, una laurea quinquennale può essere considerata equipollente a una laurea specialistica, a condizione che i contenuti formativi siano affini[1].

Equivalenza

L’equivalenza, al contrario, si riferisce alla corrispondenza tra titoli accademici conseguiti all’estero e quelli rilasciati dalle università italiane. Questo processo richiede una richiesta formale di riconoscimento del titolo estero, che è fondamentale per la partecipazione a concorsi pubblici o corsi regionali[2].

Distinzione tra Equipollenza ed Equivalenza

La giurisprudenza ha chiarito che equipollenza ed equiparabilità non sono sinonimi. Mentre l’equipollenza si occupa di titoli accademici nazionali, l’equivalenza si concentra su quelli esteri. Questa distinzione è cruciale per garantire che i candidati siano valutati in modo equo e corretto, evitando confusione durante le selezioni.

Esempio Pratico

Un caso emblematico è quello di un concorso pubblico bandito dalla Sapienza Università di Roma. Una candidata, in possesso di una laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali (LM-11), ha visto il suo titolo equiparato a quello di Conservazione dei beni culturali del vecchio ordinamento, grazie a un decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Il TAR Lazio ha confermato che l’amministrazione doveva riconoscere l’equiparabilità del titolo, permettendo alla candidata di partecipare alla selezione[1].

CONCLUSIONI

In sintesi, la distinzione tra equipollenza ed equiparabilità è fondamentale per la corretta valutazione dei titoli di studio nelle procedure concorsuali pubbliche italiane. Comprendere queste differenze non solo facilita la partecipazione ai concorsi, ma garantisce anche una selezione più giusta e trasparente.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è essenziale essere a conoscenza di queste distinzioni per evitare errori nella presentazione dei titoli di studio. Una corretta interpretazione delle normative può fare la differenza tra l’ammissione e l’esclusione da un concorso.

PAROLE CHIAVE

Equipollenza, Equivalenza, Titoli di studio, Concorsi pubblici, TAR Lazio, Riconoscimento titoli.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. TAR Lazio, Sentenza n. 20154/2024, 12 novembre 2024.
  2. Decreto interministeriale 9 luglio 2009.

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