Un bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di Dirigente dell’Area Affari Generali, Amministrazione e Bilancio prevede come titolo di studio per la partecipazione “Laurea Specialistica (Decreto Ministeriale n. 509/1999) o Laurea Magistrale (Decreto Ministeriale n. 270/2004), oppure Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario”.
La possibilità concessa ai possessori di laurea specialistica o magistrale in qualunque materia lede in qualche modo gli interessi di quanti invece siano in possesso di un titolo di studio coerente con la posizione da ricoprire?
La risposta breve è no, non costituisce una lesione illegittima delle posizioni giuridiche dei candidati in possesso di un titolo di studio specifico, anche se sul piano procedurale ed amministrativo la scelta dell’amministrazione può essere valutata sotto il profilo della discrezionalità amministrativa e dell’opportunità.
1. Il quadro normativo e la discrezionalità della P.A.
Nel nostro ordinamento (art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e D.P.R. 487/1994 e successive modifiche), l’individuazione dei requisiti specifici di ammissione a un concorso pubblico — inclusi i titoli di studio — rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione.
-
Standard d’accesso alla dirigenza: La legge stabilisce una soglia minima d’accesso ai ruoli dirigenziali (il possesso della laurea specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento), unitamente ai requisiti di servizio o alle abilitazioni necessarie (es. 5 anni di servizio nella P.A. in posizioni funzionali apicali o possesso di dottorato/specializzazione).
-
Assenza di riserva di legge istituzionale: Salvo casi particolari in cui la legge imponga un titolo abilitante specifico per l’esercizio della funzione (es. laurea in giurisprudenza per la qualifica di avvocato civico o dirigenza legale, ovvero laurea in ingegneria/architettura per ruoli tecnici vincolati a iscrizione ad albi), per l’area amministrativa generica la legge non prevede una corrispondenza univoca ed esclusiva tra la classe di laurea e la qualifica dirigenziale.
2. Perché non sussiste una lesione della posizione dei laureati “coerenti”
In sede di contenzioso amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), per impugnare un bando sostenendo la lesione dei propri interessi occorre dimostrare la manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà della scelta dell’ente:
-
Ampliamento della partecipazione (favor participationis): La giurisprudenza amministrativa privilegia costantemente il principio della massima partecipazione ai concorsi pubblici. Permettere l’accesso a qualsiasi laurea magistrale viene generalmente interpretato dai giudici come una scelta diretta ad ampliare la platea dei candidati e a selezionare la figura dirigenziale complessivamente più idonea.
-
La funzione del dirigente: La figura dirigenziale nella P.A. è caratterizzata da competenze di gestione, organizzazione delle risorse umane, programmazione e responsabilità dei risultati, piuttosto che da una pura iperspecializzazione nozionistica di livello universitario.
-
Pari opportunità nella selezione: Tutti i candidati ammessi si confrontano ad armi pari sulle medesime prove d’esame (scritte e orali), le quali vertevano e verificheranno le materie giuridico-amministrative, economiche e gestionali proprie dell’Area Affari Generali e Bilancio. Pertanto, chi possiede un percorso accademico coerente manterrà un vantaggio sostanziale di preparazione nelle prove di merito.
3. Profili di potenziale criticità e strumenti di valorizzazione
Sebbene non vi sia un’illegittimità intrinseca nell’ammettere lauree generiche, la specificità del titolo può e deve trovare adeguata valorizzazione all’interno della procedura concorsuale attraverso due canali:
-
Valutazione dei titoli (art. 28 D.Lgs. 165/2001 e Regolamenti d’Ateneo/Ente): Nel momento in cui il bando prevede una quota di punteggio riservata ai titoli di studio e di servizio, l’amministrazione può assegnare un punteggio aggiuntivo o differenziato alle lauree pertinenti (es. Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche/Dell’Amministrazione) ovvero a master, specializzazioni e dottorati coerenti con il settore Affari Generali e Bilancio.
-
Sindacato per irragionevolezza manifesta: Soltanto nell’ipotesi eccezionale in cui l’incarico dirigenziale richieda per sua natura competenze tecniche infungibili ed esclusive (ad esempio la direzione di un settore contabile/finanziario complesso senza l’assegnazione di punteggi premiali o verifiche adeguate sui requisiti di bilancio), la scelta del bando potrebbe essere censurata per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione o illogicità manifesta. Tuttavia, nei concorsi per dirigenti amministrativi o di affari generali, l’apertura a tutti i diplomi di laurea magistrale è prassi ampiamente consolidata e ritenuta legittima dai giudici amministrativi.