Buongiorno, al fine del rilascio della patente di abilitazione all’utilizzo dei Gas Tossici di cui al RD 147/1927, l’art 27 prescrive che per il rilascio del certificato di idoneità occorre produrre, tra i vari documenti, il “certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all’antico certificato di compimento” - che non mi risulta che esista ancora.
Posto che fino ad oggi non mi è capitato di rilasciare patenti di questo tipo a persone che non avessero almeno un diploma quinquennale, mi succede ora di avere una richiesta da parte di un utente che ha completato la scuola secondaria di primo grado (3^ media), ha frequentato il primo anno di scuola superiore ed è stato promosso, ha frequentato il secondo anno di scuola superiore con esito negativo e poi più nulla.
Facendo quale ricerca vedo che alcuni Comuni, sui siti istituzionali, indicano come requisito le 3^ media, altri l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Leggendo la pagina del ministero dell’Istruzione Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento - Miur , l’assolvimento dell’obbligo scolastico si ha con la 3^ media+ 2 anni di istruzione superiore (mi verrebbe da dire con esito positivo), ma non trovo un parere univoco in merito.
Quindi, riassumendo:
- per tale abilitazione è sufficiente la 3^ media?
- in caso serva l’assolvimento dell’obbligo scolastico nel caso che ho descritto si può considerare assolto pur non avendo superato il secondo anno superiore?
La Regione è l’Emilia Romagna e non mi risulta che ci siano regolamentazioni specifiche in merito.
Grazie.