Titolo per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante - competenze

Buongiorno,

  1. un’impresa individuale in possesso di autorizzazione per lo spettacolo viaggiante rilasciato dal Comune dove risiede il titolare, vuole trasferire la sede legale dell’impresa nel nostro Comune, senza però cambiare la residenza.
    Il Comune competente per la gestione dell’autorizzazione rimane quello di residenza oppure il titolare, una volta stabilita la sede legale nel nostro Comune, deve presentare a noi l’istanza per il titolo necessario all’esercizio dell’attività?

  2. Per l’avvio dell’attività di spettacolo viaggiante, abbiamo semplificato la procedura prevedendo la presentazione di una SCIA anziché della richiesta di autorizzazione.
    Se l’istanza deve essere presentata al nostro Comune, al fine di facilitare i controlli da parte degli organi di vigilanza, una volta concluse le verifiche, si potrebbe rilasciare una presa d’atto riassuntiva con l’indicazione delle attrazioni inserite?

  3. Il comma 1 dell’art. 4 del DM 18/05/2007 tra i vari comuni competenti per la registrazione delle attrazioni indica il Comune ove è presente la “sede sociale”. Per le ditte individuali cosa si intende per “sede sociale”, la residenza o la sede legale se diversa?

Grazie

Virna Seravalle

Il TULPS o il DM 18/05/2007 non indicano questi dettagli. Da un punto di vista amministrativo, parlando in generale, non vedo la necessità di aggravare la posizione soggettiva dell’esercente con la necessità di nuova autorizzazione. Tizio è abilitato e resta abilitato a prescindere da dove sposta la sua residenza o la sua sede legale. Si tratta di un mestiere itinerante quindi l’abilitazione non è ferita a una sede operativa. Tanto più che le abilitazioni TULPS hanno il c.d. carattere della personalità: il nesso è fra il soggetto in quanto persona fisica e il fatto che lo stesso possieda i requisiti personali per svolgere quel mestiere.

Direi di sì. Il soggetto è già abilitato quindi, al limite, un’annotazione sul titolo o una presa d’atto da allegare alla licenza originaria.

Il DM indica: …deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto.

Quindi, se pur riferito alla registrazione, il DM dà ampia discrezionalità di scegliersi il comune registrante. Non cita il caso dell’impresa individuale. Volendo fare un parallelismo con la sede sociale si potrebbe intendere la sede legale