Toscana - Accreditamento operatori individuali (badanti) - Quesiti

Con i colleghi di altri SUAP mi sto confrontando sui seguenti quesiti, volevo un vostro parere. Grazie.

  1. Badante che ha residenza nel comune x ed assiste anziano che risiede nel comune y, a quale comune presenta la richiesta di accreditamento?
  2. La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità è motivo ostativo alla concessione dell’accreditamento?

La legge regionale 82/09 parla del comune presso il quale la badante è domiciliata. Il concetto è labile ma porta non poter rifiutare una domanda non fatta al comune di residenza. Basta che la badante dichiari di avere lì il domicilio.

direi no per quanto detto sopra. comunque da vedere caso per caso

COLGO L’OCCASIONE PER UNA CHIAVE DI LETTURA GENERALE

La normativa regionale della Toscana in materia di servizi sociali prevede la possibilità dell’ACCREDITAMENTO dei vari servizi svolti dagli operatori. L’accreditamento esprime l’idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio sanitarie per conto degli enti pubblici competenti. In altre parole, il servivo accreditato può godere della contribuzione pubblica al fine dell’erogazione delle prestazioni.

Possono accedere all’accreditamento le STRUTTURE del sistema sociale integrato (strutture residenziali e semiresidenziali) ma anche SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E GLI ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA.

In particolare, relativamente all’ASSISTENZA DOMICILIARE, si possono annoverare

  • assistenza domiciliare erogata da organizzazioni/enti per attività socio assistenziale;

  • assistenza domiciliare erogata da organizzazioni/enti per attività socio sanitaria per non autosufficienti;

  • assistenza domiciliare erogata da organizzazioni/enti per attività socio educativa

  • assistenza domiciliare erogata da operatore individuale (c.d. BADANTE)

Relativamente agli ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA, si possono citare (fonte sito web regionale), ad esempio, Unità di strada, Telesoccorso e/o teleassistenza, Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Servizio di prossimità per il supporto alla domiciliarità, Trasporto sociale, ecc.

Da notare che le STRUTTURE, ai fini del funzionamento, hanno bisogno di una preventiva abilitazione comunale (autorizzazione o SCIA). L’accreditamento è una procedura successiva ed eventuale. Per i SERVIZI ASSISTENZIALI non è prevista abilitazione comunale.


In via generale, per ottenere l’accreditamento (comunale o regionale - vedi LR 82/09), la struttura o il servizio deve soddisfare dei requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi per il funzionamento. L’accreditamento è poi sottoposto a verifiche periodiche. Limitatamente alla c.d. BADANTE non è prevista la verifica periodica, l’accreditamento resta valido senza termine.

Relativamente agli operatori individuali (BADANTE) l’accreditamento è rilasciato, per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal Comune presso il quale sono DOMICILIATI a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti. Come già indicato sopra, l’accreditamento diventa obbligatorio quando la famiglia riceve un contributo pubblico. Essendo un procedimento di natura autorizzatoria, occorre una marca da bollo (16,00 €) per l’istanza e un’altra per il rilascio del provvedimento finale.

Gli operatori individuali devono presentare istanza di accreditamento al SUAP del Comune dove sono domiciliati esclusivamente per via telematica, tramite il portale telematico STAR. La regione Toscana ha fatto questa scelta nonostante che la BADANTE sia una lavoratrice dipendente. Diciamo che il sistema SUAP è stato chiamato in causa impropriamente determinando una certa difficoltà. Le verifiche sul requisito sono fatte dal servizio comunale competente. A seguito delle verifiche, il SUAP rilascia il provvedimento finale. Il servizio comunale competente provvede ad aggiornare l’elenco pubblico previsto dall’art. 7, comma 4 della LR n. 82/2009.

I requisiti richiesti per le BADANTI sono minimi. Ai fini dell’accreditamento deve essere posseduto almeno uno dei seguenti:

  • rapporto di lavoro in corso in campo assistenziale comprovato dall’iscrizione all’INPS

  • aver maturato una esperienza professionale in campo assistenziale di almeno 3 mesi comprovata dall’iscrizione all’INPS

  • attestato di formazione in campo assistenziale

PS. Si è creato un errore interpretativo per il quale, la scadenza (15/03/2022) per gli adeguamenti normativi imposti alle strutture e i servizi già aggreditati, è stato visto come termine anche per l’accreditamento BADANTI. In realtà, le BADANTI, potevano, possono e potranno accreditarsi in base alle loro esigenze.


Si vedano le seguenti norme:

  • LR n. 82/2009

  • DPGR n. 86R/2020

  • Deliberazioni della Giunta Regionale 245/2021


Si vedano le seguenti pagine informative: