TOSCANA AGRITURISMO - chiarimento su possibilità di utilizzo ai fini agrituristici di fabbricati temporanei

Buongiorno, sto cercando chiarimenti sulla possibilità di impiegare nell’ambito dell’attività agrituristica un manufatto realizzato ai sensi dell’art. 70 della L.R. 65/14 (in questo caso comma 3 ).
La l.r. 30/03 all’art. 17 non comprende tali manufatti tra quelli impiegabili ma, contemporaneamente, all’art.18 non li cita espressamente tra quelli non è consentita l’utilizzazione.
Chiedo cortesemente una vostra interpretazione.
Grazie mille

A parere mio l’art. 17 è un elenco tassativo. Inoltre, parla di “edifici”. L’art. 18 non è un elenco ma una disciplina urbanistica generale. L’art. 70, comma 3 della LR 65/2014 è una norma trasversale non direttamente connessa con quella agrituristica. Al comma 3 citato indica, ad esempio, che è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, l’installazione di qualsiasi manufatto non temporaneo.

Buongiorno, la ringrazio molto, mi sembra quindi di capire che ci si debba “tassativamente” attenere alle disposizioni dell’art. 17 della legge 30, interpretazione che peraltro condivido.
Rinnovo i ringraziamenti e Le auguro buon lavoro