Buongiorno,
ho una attività di carrozzeria vorrebbe effettuare commercio al dettaglio auto usate in conto proprio con il mini passaggio.
Le auto sarebbero esposte all’esterno, nel piazzale della carrozzeria.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Il capannone è in una zona urbanistica a destinazione artigianale.
E’ corretta l’intepretazione di fare presentare la SCIA di esercizio di vicinato all’interno della carrozzeria per una superficie di vendita non superiore al 50% della superficie complessiva destinata all’attività principale e l’esterno non consideralo superficie di vendita se non supera il 20% della superficie di vendita, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera C.
Siamo in Toscana, quindi si applica la LR 65/2014 sul “governo del territorio” e la LR 62/2018 sul “commercio”.
È vero che la LR 65/2014 si spinge, all’art. 99, verso la previsione di una generale compatibilità edilizia se l’uso “diverso” di una unità immobiliare si limita a meno del 50% della superficie utile. Per la definizione di S.U. vedi l’art. 12 del DPGR 39R/2018.
Tuttavia, l’art. 99 precisa, e non potrebbe essere altrimenti per non cadere in un precetto palesemente contraddittorio (sarebbe così anche se non lo precisasse), che quel “diverso” uso deve essere compatibile a livello urbanistico: la zona deve poter ammettere quella funzione (es. se l’area omogenea ammette esclusivamente le funzioni agricola e abitativa, non si può destinare una porzione di fabbricato ad altro uso).
In conclusione, occorre che il servizio urbanista verifichi l’ammissibilità urbanistica del progetto. Se ok, il soggetto potrà presentare una SCIA per esercizio di vicinato. Il problema non è la sup. di vendita ma la verifica sulla superficie utile di una “stessa unita immobiliare”. Inoltre, si può applicare, limitatamente a quella parte di S.U., gli artt. 26 o 27. 7 della LR 62/2018