ho una Cav con inizio attività Dia del 20.05.2005. La società esercente l’attività risulta cancellata dalla Cciaa dal 04.04.2016 a seguito di fallimento. La nuova società acquirente la proprietà non ha presentato documentazione per l’esercizio dell’attività stessa. Non ci risulta che tale attività sia esercitata e non è stata versata Imposta di Soggiorno in questi anni. La sede dell’attività risulta fatiscente ed in stato di abbandono. Ho chiesto al vigile di fare un sopralluogo per verbalizzare questa situazione di fatto e la mancanza del Cin esposto.
E’ possibile con questa situazione di fatto, anche alla luce delle recenti modifiche alla L.R. Toscana sul turismo, procedere d’ufficio con la cancellazione? Qual’ è l’iter corretto per procedere in questo senso? Grazie
La situazione di fatto che descrivi — la concomitanza di fallimento e cancellazione della società dal Registro Imprese (avvenuta nel 2016), l’assenza di subingresso da parte della nuova proprietà, il mancato versamento dell’imposta di soggiorno, lo stato di totale abbandono/fatiscenza dell’immobile e la mancanza del CIN — configura in modo chiarissimo i presupposti per procedere d’ufficio alla cessazione dell’attività e alla conseguente decadenza del titolo abilitativo (la vecchia DIA del 2005).
Le recenti modifiche al Testo Unico del Sistema Turistico Regionale (L.R. Toscana n. 86/2016), approvate proprio di recente, hanno rafforzato notevolmente i poteri di controllo e di accertamento d’ufficio della cessazione da parte dei Comuni per evitare il fenomeno delle “strutture fantasma” in anagrafe.
Ecco l’analisi dei presupposti normativi e l’iter corretto da seguire a livello di SUAP.
1. I Presupposti Giuridici per la Cancellazione d’Ufficio
La procedura si fonda su un incrocio di norme statali e regionali:
Perdita della soggettività giuridica del titolare: La società che ha presentato la DIA nel 2005 è stata cancellata dalla CCIAA nel 2016. Con la cancellazione dal Registro delle Imprese la società si è estinta; di conseguenza, il titolo abilitativo legato a quel soggetto ha perso efficacia in assenza di una voltura/subingresso.
Mancato Subingresso nei termini (Art. 61 L.R. 86/2016): La nuova società acquirente le mura avrebbe dovuto presentare apposita comunicazione di subingresso prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque entro i termini di legge dal trasferimento della proprietà. Non avendolo fatto, non ha alcun titolo per esercitare.
Inattività prolungata (Cessazione di fatto): Il combinato disposto dell’art. 63 (Cessazione dell’attività) della L.R. 86/2016 e i principi generali dell’art. 19 della Legge 241/1990 consentono all’amministrazione di riscontrare la cessazione dell’attività quando vi sia l’interruzione definitiva dell’esercizio (confermata dal mancato versamento dell’imposta di soggiorno e dall’assenza di flussi turistici/Istat).
Fatiscenza e perdita dei requisiti (Art. 73 L.R. 86/2016): Il Comune dispone la chiusura/decadenza dell’attività qualora vengano meno uno o più dei requisiti previsti. Lo stato di abbandono e la fatiscenza dimostrano la perdita dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per la civile abitazione (requisito base per le CAV ex art. 53 L.R. 86/2016).
Mancanza del CIN: L’assenza del Codice Identificativo Nazionale (obbligatorio a livello nazionale e sanzionato) è un ulteriore elemento di riscontro dello stato di abusivismo o inesistenza dell’attività.
2. L’Iter Procedurale Corretto per il SUAP
Per blindare il provvedimento ed evitare futuri ricorsi, ti consiglio di seguire questa sequenza procedimentale:
Fase 1: Acquisizione dei presupposti di fatto (Il Verbale)
Attendi il verbale di sopralluogo della Polizia Municipale. Il verbale dovrà dare atto specificamente di:
Stato di abbandono e insalubrità/fatiscenza dei locali (mancanza dei requisiti strutturali).
Mancata esposizione del CIN all’esterno.
Assenza di attività ricettiva in corso.
Fase 2: Avvio del Procedimento (Art. 7 L. 241/1990)
Non si può procedere alla cancellazione diretta senza garantire il contraddittorio, specialmente essendoci una nuova società proprietaria delle mura.
Invia una Comunicazione di Avvio del Procedimento finalizzato alla “dichiarazione di decadenza/cessazione d’ufficio della DIA del 20/05/2005 e contestuale chiusura dell’attività di CAV”.
I Destinatari:
La nuova società acquirente (in quanto proprietaria dell’immobile e potenziale controinteressata).
La vecchia società (anche se cancellata, l’invio formale all’ultimo indirizzo PEC/sede legale o al curatore fallimentare, se la procedura fosse ancora aperta per strascichi, blinda l’atto, sebbene l’estinzione della stessa renda la nuova proprietà il soggetto principale).
Motivazioni espresse nell’avvio: Estinzione del titolare originario, omesso subingresso, risultanze del verbale della PM, omessi adempimenti fiscali (imposta di soggiorno).
Assegna un termine (es. 10 o 15 giorni) per la presentazione di eventuali memorie scritte o per la regolarizzazione (improbabile, visto lo stato dell’immobile).
Fase 3: Provvedimento Finale
Decorso il termine, in assenza di osservazioni (o se le stesse non sono idonee a superare i fatti accertati), emetti il Provvedimento Dirigenziale/Responsabile di Servizio di:
Accertamento della cessazione d’ufficio dell’attività di Case e Ville per Vacanze avviata con DIA del 20.05.2005.
Dichiarazione di inefficacia/decadenza del titolo abilitativo.
Disposizione di chiusura immediata dell’attività (qualora venisse ripresa senza titolo).
Fase 4: Notifica e Adempimenti Post-Chiusura
Notifica il provvedimento finale alla nuova società proprietaria.
Invia copia del provvedimento alla Polizia Municipale, all’Ufficio Tributi (per la formale chiusura della posizione della tassa di soggiorno/TARI) e alla Regione Toscana (per l’aggiornamento delle anagrafiche regionali/Turismo5).
In questo modo l’anagrafe delle attività ricettive del tuo Comune sarà perfettamente allineata allo stato di fatto, azzerando una posizione “fantasma” pendente da anni.