Toscana - attivita' temporanea. circoli

Buonasera,
il Circolo X ha presentato al Comune una scia di attività temporanea comprendente tutti i fine settimana da aprile ad ottobre, quali serate danzanti ed intrattenimento musicale e di somministrazione alimenti e bevande aperta a chiunque desideri fermarsi, non solo soci (stima presenze inferiore a 200 persone).
Il Circolo X ha l’agibilità della pista da ballo ed è a norma con la cucina.
Ai sensi dell’art. 52 c. 2 della L.R. 62/2018 “L’attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi…omissis”, pertanto il Comune dovrebbe vietarne la prosecuzione oltre i limiti suddetti.
Tuttavia, se tali attività rientrano nelle attività del Circolo X per le quali il Circolo stesso è già autorizzato si configurano come attività temporanea?
Si configurano come tali poichè sono aperte a tutti?
Grazie mille per i chiarimenti e per il cortese riscontro.
Elisa

Se fosse un’attività aperta a tutti e non hai soci, direi che si tratta di somministrazione pubblica abusiva. La somm.ne temporanea è tale quando è connessa ad un evento pubblico riconoscibile come tale. In codesto caso direi che è solo un escamotage. Dov’è l’evento? Se la somm.ne rappresentasse l’evento stesso allora sarebbe un’elusione normativa.
Piuttosto direi che il circolo si è messo ad esercitare un’attività professionale di pubblico esercizio della somm.ne e dello spettacolo. Lo può anche fare ma presentando le consuete pratiche abilitative al pari di un imprenditore. Inoltre, ci sarebbero gli estremi per allertare l’agenzia delle entrate