Al di fuori delle casistiche di una singola iniziativa per ciascun soggetto organizzatore che si protrae in modalità identiche, non mutate, ripetuta per vari periodi nel corso dell’anno civile, per cui tale opzione risulta ammissibile, l’utilizzo di SCIA unica annuale per iniziative variabili è identificabile in una forzatura dell’ente locale o sportello SUAP, priva di alcun concreto fondamento normativo e giuridico. Tale casistica è causata più dalla pigrizia di taluni enti locali che preferiscono limitare il numero di istanze SUAP pervenute, altresì potendo formare un calendario annuale delle manifestazioni temporanee programmate, che peraltro muterà nel corso dell’anno ad ogni accenno di maltempo.
Considerando le pesanti lacune della legge regionale in merito, in assenza di specifica regolamentazione locale di tale attività temporanea, che in ogni caso è sempre preferibile adottare da parte dei comuni, l’ipotesi di SCIA e notifica sanitaria unica annuale è contemplabile unicamente laddove l’iniziativa sia ascrivibile alle casistiche di deroga ai limiti temporali di durata, già richiamate ai sensi dell’art. 52, comma 2, della LRT 62/2018. Tale prima valutazione deve quindi essere effettuata in base alla tipologia di soggetto organizzatore, e/o di carattere della manifestazione.
Stante ciò, permangono dei punti immutabili ai sensi del medesimo art. 52 della legge regionale in oggetto:
In caso di date non continuative o molto frazionate di esercizio dell’attività, dovrà essere allegato un programma con indicati i giorni effettivi di esercizio dichiarati.
Ai sensi del comma 3, l’attività non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Il soggetto organizzatore intestatario il titolo abilitativo SCIA ai fini dell’esercizio dell’attività temporanea, non può pertanto essere cambiato, né può affidare ad altri l’esercizio dell’attività.
Ai sensi del comma 7, fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione esclusiva degli eventi. Pertanto, laddove il programma dell’attività temporanea oggetto della SCIA sia variegato e mutevole, non ascrivibile ad una singola iniziativa univocamente identificabile per carattere e tipologia di attività svolte, costituisce elusione della normativa esercitare l’attività in forma di sagra laddove non ve ne siano i presupposti. Ciò risulta essere un rischio concreto, qualora siano mischiate ai fini della SCIA unica, iniziative di vario genere, anche con distinte denominazioni.
Pur essendo annoverate al comma 2 varie possibilità di deroga ai limiti temporali di durata dell’attività temporanea, la durata complessiva di esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande da parte del medesimo soggetto organizzatore non può in ogni caso travalicare i limiti sanciti all’art. 51 delle attività stagionali.
Laddove la somma dei giorni di esercizio dell’attività temporanea svolta nel corso dell’anno solare presso la medesima ubicazione da parte di ciascun soggetto organizzatore superi 59 giorni totali, ciò costituisce esercizio di attività stagionale in sede fissa ai sensi dell’art. 51 e non più attività temporanea ai sensi del successivo art. 52. Laddove la durata superi 180 giorni, l’attività diviene permanente in sede fissa.
In definitiva, non esistendo alcun fondamento normativo e giuridico tale da poter legittimare in ogni possibile circostanza immaginabile la trasmissione di SCIA e notifica sanitaria unica annuale ai fini dell’esercizio dell’attività temporanea in questione, è opportuno per l’ente chiedere SCIA singole per ciascuna iniziativa, oltre a munirsi di una regolamentazione locale in merito al fine di evitare l’abuso di tale attività.
La regolamentazione locale è sempre ammissibile, anche ai fini della limitazione della durata di esercizio dell’attività, ai sensi della medesima LRT 62/2018, ed in particolare risulta giustificata per tutelare il tessuto economico locale delle attività di ristorazione che vengono pesantemente danneggiate da eventi temporanei con somministrazione di alimenti e bevande, privi di controllo.
In tal modo potrà essere garantita un maggiore controllo dell’esercizio delle attività, oltre ad una maggiore rispondenza delle informazioni rese da parte dei soggetti organizzatori, considerando la mutevolezza di qualsiasi calendario annuale di attività.