Buongiorno,
la proprieta’ di un distributore carburanti intende creare un autolavaggio all’interno dell’area dell’impianto.
L’autorizzazione petrolifera è del 1993 ed inizialmente era già stata svolta attività di autolavaggio, impianto rimosso ed attività non più esercitata da anni.
Che pratiche deve presentare la proprietà per aprire il nuovo autolavaggio?
Una pratica edilizia (scia o pdc?) e variazione dell’Aua in essere ?
Questa modifica costituisce variazione per la pratica VVFF ?
La modifica in questione ha rilevanza sull’autorizzazione petrolifera ai sensi art. 66 del Codice commercio, anche se non si fa una vera e propria ristrutturazione e non si varia nulla rispetto agli impianti di erogazione e pagamento carburanti?
Questa attività è una attività artigianale per cui al Suap si presentano solo le istanze di cui sopra?
Grazie
L’attività di autolavaggio in sé non necessita di abilitazioni specifiche, neppure collegate a quelle di cui alla legge regionale sul commercio. È un’attività artigiana di libero esercizio come molte altre. Detto questo, potrebbero essere necessarie procedure amministrative c.d. tecniche ai fini dell’esercizio effettivo dell’attività ma questo dipende dal “come”. Solo entrando nei dettagli è possibile rispondere. Per questo, consiglio di rivolgersi a un tecnico. In sintesi, è probabile che occorra un aggiornamento dell’AUA ma dipende da come è organizzata l’attività: potrebbe essere un’attività coperta oppure che ricicla tutto (acque di lavaggio e pioggia) senza produrre nessuno scarico. Lo stesso si può dire per le eventuali pratiche edilizie e per le prevenzioni incendi. Sulla prevenzione incendi un tecnico può verificare l’assenza o meno di aggravio del rischio.
Da non sottovalutre la questione impatto acustico. Se l’autolavaggio è h24 e vicino ad abitazioni possono nascere problemi. In ogni caso, si può applicare il DPR 227/2011 con dichairaizone sostitutiva di non superamento dei limiti di zona accompagnata da una valutazione di impatto acustico.