Toscana - circoli. agibilita' della pista da ballo rilasciata nel '95

Buonasera,

il Circolo Arci X ha presentato in Comune l’Agibilità della Pista da ballo esterna, adiacente ai locali del Circolo, rilasciata dalla Commissione Tecnica provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (ai sensi art. 80 TULPS 18/06/31 n.773 e 141 del Regolam. di attuazione 06.05.1940 n.625) in data 15 Giugno 1995.
La Commissione ritiene la pista agibile per 250 persone.
Tale Atto di Agibilità, debitamente firmato e completo in ogni sua parte, non presenta tuttavia una data di scadenza. Non vi è riportata da nessuna parte.
Dal 1995 ad oggi non vi sono stati nè successivi atti, nè revoche, nè variazioni…niente. La pista è sempre stata utilizzata dal Circolo quale pista da ballo per eventi riservati ai Soci ed all’intera collettività. Non vi è mai stata interruzione dell’attività di ballo nè modifiche strutturali, per intendersi.

Quesito: L’agibilità di questa Pista da ballo è ancora valida oggi?

Se non ricordo male, nel passato, l’Agibilità di pubblico spettacolo aveva durata triennale…oggi, invece, non ha scadenza, salvo modifiche intervenute.

Grazie mille.
Elisa

Questa circostanza genera qualche dubbio :thinking:

Se è un circolo privato, deve essere consentito l’accesso ai soli soci. Se è così, le serate danzanti si configurerebbero come eventi di natura privata, esenti da ogni tipo di autorizzazione (tranne il rispetto delle normativa relativa alla prevenzione degli incendi).
Se invece l’accesso è consentito anche ai non soci (“l’intera collettività”, così scrivi), allora sarebbe corretto il riferimento all’art. 80 del TULPS, ma ci sarebbe qualcosa che non torna nell’attività esercitata…

Ma limitiamoci al punto della questione:

Se in tutti questi anni non ci sono state modifiche alle strutture o agli impianti di sicurezza, allora formalmente l’agibilità rilasciata nel 1995 è ancora valida (non ha scadenza predeterminata).

Ciò non toglie, però, che dopo 30 anni sarebbe ragionevole valutare l’opportunità di un controllo ai sensi dell’art. 141, lett. e), del Regolamento TULPS (tanto più che la norma parla di “controllare con frequenza”…), magari anche solo da parte di una Commissione ristretta, come prevede l’ultimo comma dell’art.141-bis.