Toscana - Commercio elettronico accessorio ad altra attività di vendita della medisima tipologia

Buongiorno,
vorrei un chiarimento. Ai sensi dell’art. 74 della L.R. Toscana 61/2018 la SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia. La nostra ASL, se trattati di settore alimentare, vuole la presentazione dell’endo procedimimento ASL 93 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) - Modifica della tipologia di attività.
E’ corretto?

Sono due aspetti diversi. Un conto è la SCIA ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio in quanto tale e un conto è la notifica sanitaria quando l’ipotesi comprende prodotti alimentari.

In certi casi, la prima non occorre ma la seconda sì. La notifica sanitaria intesa come aggiornamento (in riferimento al tuo caso), è necessaria quando uno stesso stabilimento produttivo varia tipologia. Se vedi il modello di notifica troverai tante caselline. Ecco, in pratica, la notifica è necessaria se occorre depennare un’altra casellina.

“Endoprocedimento ASL 93” è un termine interno a un portale che significa poco a livello legale. Il presupposto giuridico è l’art. 6 del Reg. CE 852/2004. Vedi il comma 2, ultimo periodo:

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l’autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l’altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti