Buongiorno, abbiamo autorizzato un’impresa per la riqualificazione piazzale, realizzazione elisuperficie e ampliamento fabbricato produttivo. Ora questa impresa vuole richiedere l’autorizzazione per un distributore carburanti per il suo elicottero e anche a disposizione per il rifornimento di altri elicotteri appartenenti ad altri soggetti. Secondo la normativa regionale toscana è possibile e come?
La fattispecie prospettata presenta una distinzione fondamentale tra impianto ad uso privato e impianto ad uso pubblico (o commerciale), regolati in Toscana dalla Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio) e dal relativo regolamento di attuazione (DPGR 47/R/2020).
1. Inquadramento giuridico: Rifornimento proprio vs. Terzi
A) Impianto ad uso privato (Art. 57, comma 1, lett. g e Art. 69 L.R. 62/2018)
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Condizione: L’impianto serve esclusivamente al rifornimento degli elicotteri di proprietà, in locazione o in leasing dell’impresa richiedente.
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Divieto tassativo: Ai sensi dell’art. 69, comma 2 della L.R. 62/2018, è vietata la cessione di carburante a terzi, a qualsiasi titolo (sia oneroso che gratuito) ed a qualsiasi veicolo/mezzo non espressamente autorizzato ed intestato al titolare.
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Conseguenza: L’impresa non può utilizzare un’autorizzazione per impianto ad uso privato per effettuare il rifornimento degli elicotteri di soggetti terzi.
B) Impianto ad uso pubblico / commerciale (Art. 64 L.R. 62/2018)
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Condizione: Per poter effettuare la vendita o l’erogazione di carburante ad altri soggetti (terzi), l’impianto deve essere autorizzato come impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico.
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Caratteristiche: Rientra nel regime degli impianti di rete o commerciali e richiede il rispetto di tutti gli standard edilizi, urbanistici, di sicurezza, ambientali e fiscali (Agenzia delle Dogane - UTF/deposito o impianto di distribuzione) previsti per la rete di distribuzione carburanti.
2. Come deve procedere l’impresa?
L’impresa deve chiarire la propria intenzione commerciale ed effettuare il relativo percorso procedimentale tramite il SUAP:
Opzione 1: Richiesta di Impianto Privato (Se rinuncia a servire terzi)
Se l’impresa intende limitare il rifornimento esclusivamente al proprio elicottero:
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Titolo abilitativo: Autorizzazione SUAP per installazione ed esercizio di impianto carburanti ad uso privato (Art. 69 L.R. 62/2018).
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Vincoli: Indicazione dei targa/marche di immatricolazione dei mezzi propri.
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Procedimento: Istanza di autorizzazione tramite SUAP; l’autorizzazione è rilasciata previo parere/assenso dei Vigili del Fuoco (CPI/SCIA antincendio per depositi di carburante/Jet-A1/AvGas), ARPAT, e dell’Agenzia delle Dogane per la licenza di esercizio/registro di carico e scarico.
Opzione 2: Richiesta di Impianto ad Uso Pubblico (Se intende servire anche terzi)
Se l’impresa conferma la volontà di rifornire elicotteri di terzi (a pagamento o a titolo gratuito):
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Titolo abilitativo: Istanza di autorizzazione per nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico ai sensi dell’Art. 64 L.R. 62/2018 .
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Conformità urbanistica e ambientale: Occorre verificare se la destinazione d’uso urbanistica della zona industriale/produttiva e le norme del Piano Operativo Comunale (POC) consentano la realizzazione di impianti di distribuzione commerciale di carburante e la relativa attività di vendita.
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Conferenza di Servizi (Art. 14 L. 241/1990): Il SUAP indirà una Conferenza di Servizi decisoria per acquisire tutti i pareri ambientali, di sicurezza e fiscali (Vigili del Fuoco, ARPAT, Dogane, ENAC/ANSV per le interferenze di sicurezza del volo legate all’elisuperficie).
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Collaudo: Prima della messa in esercizio, l’impianto ad uso pubblico è soggetto a collaudo (o perizia giurata nei casi previsti dall’art. 67 L.R. 62/2018).
3. Aspetti supplementari da considerare (Elisuperficie e UTF)
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Compatibilità ENAC / Sicurezza del volo: Trattandosi di rifornimento per elicotteri (tipicamente carburante Jet-A1 o AvGas), le installazioni fisse o mobili (es. serbatoi interrati/fuori terra o contenitori-distributori) situate sulla o in prossimità dell’elisuperficie devono rispettare le linee guida ENAC sui depositi di carburante in elisuuperfici ed eliparti.
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Prevenzione Incendi: Rientra tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi secondo il D.P.R. 151/2011 (depositi/distributori di liquidi infiammabili).
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Aspetti fiscali (Agenzia delle Dogane): L’erogazione a terzi richiede una diversa classificazione fiscale e la tenuta della contabilizzazione dei carburanti erogati soggetti ad accisa.