Toscana - Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande_amplimanto locale abusivo

Buongiorno,
durante un sopralluogo dell’UTC vengono accertati alcuni abusi di rilevanza penale, tra cui l’ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente autorizzato ma con carenza di agibilità (abuso). Come si deve comportare il SUAP?
Grazie

Se i locali dove esiste l’esercizio non sono agibili, l’attività non può essere esercitata.
Pare comunque inconsueto che un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sia stato autorizzato in immobile privo di agibilità. Anche laddove l’eventuale autorizzazione fosse previgente all’attuale normativa in merito, i locali dovranno essere conformati.

Pertanto, deve essere disposta la sospensione immediata dell’attività fino ad avvenuta conformazione dell’agibilità dei locali.
Decorsi i termini massimali di sospensione indicati dalla L.R.T. n. 62/2018, l’attività può essere cessata d’ufficio con decadenza del titolo abilitativo.

Qualora l’attività fosse esercitata in base ad un valido titolo abilitativo, quale l’autorizzazione accennata, dovrà essere comminata una sanzione per omessa comunicazione di variazione della superficie al SUAP ed un’altra specifica sanzione per esercizio dell’attività in assenza di agibilità dei locali. Oltre ad eventuali ulteriori sanzioni per abusi edilizi le cui valutazioni non competono comunque al SUAP, che dovranno essere comminate dagli uffici competenti in merito dell’ente locale preposto.

Se l’attività non fosse neanche dotata di alcun titolo abilitativo, chiaramente sarebbe sanzionabile come attività abusiva a tutti gli effetti.