Toscana - guardia farmaceutica notturna

Buongiorno, ho preso da poco in mano la questione relativa alla guardia notturna. Nel nostro comune nessuna farmacia fa il turno notturno ma ci si appoggia alle farmacie di turno dei comuni limitrofi. Mi chiedo se questa interpretazione della normativa sia corretta o in vista di un confronto con le farmacie se sia corretto imporre che venga espletato il servizio. Grazie

Non è da escludere l’interessamento di farmacie dei comuni limitrofi. Per la toscana deve considerare il combinato disposto dell’art. 27, 28 e 30 della LT 16/2000 dove si parla di guardia farmaceutica e dove si introduce il concetto di “bacino di utenza” che può essere trasversale ai confini politici dei comuni

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Art. 27 - Guardia farmaceutica: modalità di espletamento

1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.

2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;

b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;

c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.

3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità.

Art. 28 -Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica

1. L’ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.

2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità.

3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.

Art. 30 - Servizio di guardia farmaceutica notturna

1. Dall’orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie è istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna.

2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati ed organizzati su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito il parere dei competenti uffici della Azienda USL.

3. Lo svolgimento del servizio di guardia notturna nei Comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio è assicurato da una farmacia con le seguenti modalità:

a) a chiamata con reperibilità nei Comuni fino a 12.500 abitanti;

b) a chiamata a battenti chiusi nei Comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;

c) a battenti aperti nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno può essere assicurato da un’altra farmacia ogni 50.000 abitanti.

5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti può essere espletato con le modalità di cui all’ art. 27 , comma 3.

6. Nei Comuni e località ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalità del comma 2, può essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.

7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell’Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda USL.

8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.

Solo che sulla normativa non mi è chiaro se il bacino di utenza debba essere istituito formalmente con un accordo fra i comuni. E comunque non crede che almeno una farmacia dei comuni che ne fanno parte debba partecipare ai turni? Grazie

La competenza è comunale (in genere ordinanza sindacale). Il bacino di utenza deve sottendere un accordo fra comuni. Vedi