Toscana-locazione breve non imprenditoriale

La nota del TTR non ha valore legale (non sono comunicazioni soggette a pubblicazione, nel caso allega copia /incolla). In ogni caso, al netto di fare copia/incolla, quella comunicazione arriva perché la LR 9/2026 – già in vigore - ha modificato la LR 61/2024 indicato in modo esplicito che anche la comunicazione regionale in materia di locazione breve/turistica deve esser presentata al comune per il tramite del SUAP. In questo caso il SUAP non sarebbe competente ma la LR si è presa l’onere di affermare, in pratica, che il canale telematico è quello del SUAP a prescindere. Siccome la LR è quella, devi uniformarti e dichiarare non ricevibili ulteriori modalità di trasmissione. Vedi le modifiche dell’art. 60 della LR 61/2024.

In particolare, la LR ora indica “…comunica al SUAP competente per territorio contestualmente all’inizio dell’attività locativa, con modalità telematica…”. Ma dato che il SUAP, ai sensi del DPR 160/2010 (nuovo allegato tecnico) è obbligato a usare solo il portale, va da sé che il portale diventa obbligatorio anche qua.

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