Toscana - Locazioni Turistiche e posti letto

Relativamente alle Locazioni Turistiche, in particolar modo a quelle a carattere non imprenditoriale a seguito dell’introduzione nella L.R. 61/2024 della comunicazione telematica al SUAP tramite STAR, sono a chiedere:

  • i posti letto a scomparsa nel soggiorno (previsti nel modello della comunicazione) hanno un limite? Ovvero: è possibile indicare solo 1 divano letto oppure, in base ad esempio alla superficie della stanza, è possibile prevedere 2 divani letto o 1 divano ed 1 poltrona letto, ecc..?
  • i posti letto “ufficiali” possono essere previsti solo nelle stanze che sono realmente camere da letto, oppure anche in altre stanze? A noi è capitato che venissero indicati posti letto anche in mansarde o in sottotetti, talvolta non abitabili…

Sono domande che oggi vanno molto di moda :blush: Tutti dicono la loro. Io dico la mia.

La prima cosa da rilevare è che la modulistica non è fonte del diritto. Le locazioni brevi o turistiche, da questo punto di vista, nulla aggiungono o nulla tolgono alla questione dei posti letto: si applicano le regole della civile abitazione dato che restiamo in ambito di civili abitazioni concesse in locazione a fini abitativi (brevi ma pur sempre abitativi). Non è che i turisti o chi ha esigenze di brevissimo periodo sono persone diverse a chi prende in locazione un appartamento per la residenza.

In materia, quindi, si applica il DM 05/07/1975 e il regolamento edilizio comunale che, pur non potendo contrastare con il Dm, potrebbe dettare delle specificazioni in base a particolari esigenze.

In conclusione

Camera da letto singola, almeno 9 mq

Camera da letto doppia, almeno 14 mq

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq

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Se il soggiorno fosse dotato stabilmente di divano letto, è chiaro che non sarebbe un soggiorno ma una camera. Le prescrizioni del DM non sarebbero verificate. In conclusione, il soggiorno non può esprime una ricettività perché la ricettiva presuppone che sia una caratteristica stabile.

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La cosa cambia per gli alloggi mono stanza (monolocali), qua è chiaro che essendo mono stanza c’è, per forza di cose, promiscuità. Infatti qui, si va per superfici minime: per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

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Il criterio risudale indicante che per ogni abitante debba essere assicurata una superficie abitabile maggiore o uguale a 14 mq, per i primi 4 abitanti, ed a 10 mq, per ciascuno dei successivi, non può essere preso per derogare la suddivisione fra camere e soggiorno. Se si usasse questa interpretazione si potrebbero mettere posti letto anche in bagno o in cantina o in soffitta. E’ un criterio residuale di garanzia: 4 persone devono godere di 56 mq, quindi, anche fossero presenti 2 camere di 14 mq + un soggiorno di 14 mq + un bagno di 6 mq, non potrebbe ospitare 4 persone.

Qui entra in gioco anche i criteri di altezza e rapporti illumino tecnici al fine di considerare una stanza come abitabile o no (quindi un’altra camera da letto).

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Detto questo, il domicilio privato è inviolabile. Solo con l’autorizzazione del giudice si può entrare coattivamente. Tuttavia, almeno da un punto di vista formale, quando si esprime un numero di posti letto, non si può che affidarci al DM 05/07/1975.