[Toscana] Manifestazione con somministrazione non assistita e vendita alimenti

Buongiorno;

Alcuni operatori hanno posto in modo ostinato la questione per cui, in specifico nel territorio della Regione Toscana, laddove si voglia organizzare una manifestazione temporanea di vari giorni con annessi n. 3 gazebo per cucina, spillatura di birra ed altre bevande alla spina, vendita di bevande confezionate da frigo, ed area dedicata con tavoli e sedie per il consumo sul posto degli alimenti, considerando l’assenza di servizio ai tavoli per servire pasti e bevande agli eventuali avventori della manifestazione, questa non sia da considerarsi attività temporanea per somministrazione di alimenti e bevande e pertanto non soggetta alla SCIA per somministrazione temporanea ed al rispetto dei requisiti specifici in materia anche per durata dell’attività.

In dettaglio l’attività si svolgerebbe mediante asporto ovvero consumo sul posto delle pietanze preparate da gazebo cucina e delle bevande spillate alla spina dal gazebo bar o prese da frigo, utilizzando i tavoli e sedie disponibili, senza servizio assistito ai tavoli medesimi.

Considerando la modalità indicata di esercizio e la fattispecie commerciale dell’iniziativa, non trattandosi neanche di iniziativa benefica, non pare in alcun modo ragionevole supporre che la stessa non sia riconducibile ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e pertanto non sottesa al rispetto dei requisiti per questa stabiliti.

La questione potrebbe essere sollevata in presenza di esercizio di attività in sede fissa, nei limiti previsti dalla normativa per consumo sul posto e nel rispetto dei requisiti specifici in merito, come altresì approfondito varie volte sui forum Omniavis medesimi; tuttavia trattandosi di manifestazione temporanea la fattispecie di attività non pare ascrivibile a tale tipologia di attività né svincolabile dai requisiti specifici in merito tra cui la durata massimale dell’attività medesima.

Ringrazio in anticipo per qualsiasi riscontro in merito.

Già altre volte, sul forum, abbiamo messo in luce come, a volte, sia incerto il confine fra evento con somm.ne temporanea e manifestazione straordinaria del commercio su AAPP.

Mi vien da dire che se non è zuppa è pan bagnato: o è somm.ne temporanea o è commercio su AAPP con somm.ne non assistita. E’ verto che la regione toscana si è spinta più in là della normativa statale. A livello statale la somm.ne non assistita è confinata agli esercizi di vicinalo e ai panifici. In Toscana, la fattispecie è prevista anche per le attività artigianali alimentari in genere e il commercio su AAPP. Vedi l’art. 39, comma 1 della LR 62/18: L’abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Il confine resta incerto, è sempre da vedere caso per caso. Il solo fatto che non via siano camerieri non basta: i ristoranti self-service non esisterebbero più, sarebbero tutti esercizi di vicinato.

In genarle, la chiave di lettura potrebbe essere:

  • la somm.ne temporanea è tale quando è annessa a un evento ricreativo, culturale ecc. Quando la somm.ne è l’evento stesso, allora deve essere una “sagra”, altrimenti è una fattispecie non consentita.

  • se non è somm.ne temporanea, allora è commercio su AAPP con somm.ne non assistita (tutto da vedere in base ai caratteri specifici). Se fosse così, allora si tratterebbe di manifestazione su AAPP a carattere straordinario che il comune dovrebbe ratificare come tale: avviso per il rilascio delle concessioni temporanee, ecc.

Nel caso della manifestazione su AAPP si potrebbe ipotizzare anche dei banchi autorizzati alla somm.ne vera e propria. La legge (statale e regionale), da sempre prevede la fattispecie: L’abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune. L’esercizio dell’attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

Anche dal punto di vista degli alcolici, spesso ci si salva con la somm.ne temporanea (pubblico esercizio temporaneo) dao che su AAPP, sarebbe vietata la vendita di alcolici se non in recipienti chiusi (sul punto, l’intreccio normativo porta a varie interpretazioni)


Questa una chiave di lettura, poi è da vedere caso per caso.