Buongiorno,
un esercizio di somministrazione (bar ristorante) ha richiesto una autorizzazione in deroga semplificata al rumore per effettuare 10 piccoli trattenimenti musicali nel corso del periodo estivo all’interno dell’area dell’attività (postazioni musica nell’area esterna). Ha presentato la richiesta di autorizzazione corredata dalla VIAC nella quale è stabilito che la filodiffusione interna rispetta i limiti della zona acustica mentre le altre attività con postazioni esterne no. Abbiamo avuto due esposti tramite Arpat per il rumore. Di conseguenza abbiamo richiesto all’esercente una auto verifica fatta da tecnico abilitato per dimostrare il rispetto dei valori stabiliti nell’atto autorizzativo. Il rispetto c’era abbiamo trasmesso tutto ad Arpat. Successivamente è pervenuto altro esposto con richiesta di accesso agli atti per verifica autorizzazioni. Da queste richieste è risultato evidente che sono state effettuate anche serate al di fuori dell’autorizzazione in deroga al rumore.
E’ possibile applicare una sanzione solo sulla base delle dichiarazioni scritte dalle due attività ricettive che hanno fatto gli esposti e di una dichiarazione Siae che le serate erano in possesso della loro autorizzazione?
Se si che sanzione può essere applicata?
Il proprietario dell’attività che ha effettuato la musica non ha presentato scia nè richiesto autorizzazioni ai sensi del TULPS per i trattenimenti, presumo pensando di non doverlo fare in quanto attività secondaria accessoria all’attività principale di somministrazione, non essendoci richiesta di supplementi o biglietti, nè apportando modifiche ai locali dell’attività.
Abbiamo scoperto recentemente che una radio pubblicizza gli spettacoli del bar ristorante ed abbiamo la locandina, oltre alle registrazioni audio video trasmesse ad Arpat con un esposto.
Se il nostro vigile o altre autorità di Ps effettueranno una visita durante una di queste serate redigendo il verbale, quali sanzioni sono applicabili? Solo sulla base documentale è possibile applicarle?
Grazie
Direi che le questioni sono almeno tre:
- Le modalità di accertamento di una violazione amministrativa;
- L’inquinamento acustico e le autorizzazioni in deroga;
- L’attività di “trattenimento musicale” e il (presunto) pubblico spettacolo.
Per quanto riguarda il punto 1), la risposta è necessariamente in senso generale: l’art. 13 della legge 689/81 prevede tra gli “atti di accertamento” delle violazioni amministrative anche l’assunzione di sommarie informazioni da eventuali testimoni e/o da persone comunque in grado di riferire circostanze utili all’accertamento del fatto. Sempre in termini generali, starà quindi alla professionalità e all’esperienza dell’organo di polizia operante valutare la fondatezza e la solidità delle informazioni acquisite, che in caso positivo ben possono costituire il fondamento di una contestazione.
In merito al punto 2), ci dici che nel caso specifico l’attività in questione avrebbe effettuato diffusione di musica anche al di fuori delle date previste dall’autorizzazione in deroga. Ammesso che sia vero, mi pare però difficile “provare” (in senso giuridico) che in queste date non previste in autorizzazione la diffusione di musica abbia superato i limiti acustici consentiti in via ordinaria (a questo servirebbe un’autorizzazione “in deroga”), trattandosi di una valutazione oggettiva che necessita di una misurazione tecnica che non può limitarsi alla semplice testimonianza dei reclamanti…
Poi, certo, le date non erano quelle previste; ma qui occorrerebbe vedere se esiste qualche prescrizione in merito in un vostro regolamento sulle attività rumorose o in materia di inquinamento acustico (sempre ammesso che lo avete adottato). In ogni caso, tieni presente che la violazione delle disposizioni dettate dai Comuni in applicazione delle legge 447/95 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10, comma 3, della medesima legge.
Per venire al punto 3), si tratta dell’annosa questione della cosiddetta “musica di allietamento” nei pubblici esercizi, che dopo l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Reg. TULPS può essere liberamente effettuata, ma esclusivamente in forma accessoria all’attività di somministrazione.
Sul punto, la giurisprudenza ha indicato i limiti dei “piccoli trattenimenti musicali” che non rientrano nell’ambito del pubblico spettacolo e quindi sono esenti da licenza o SCIA ex art. 68 TULPS. Sono tali se:
- l’ingresso è libero e gratuito;
- il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati;
- l’attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione; in altre parole, l’esibizione è posta a sottofondo (o complemento) di un’altra attività: il musicista (o il disk jockey) si mette al servizio del creare una atmosfera e dell’intrattenere la clientela di un’attività di somministrazione, e non a essere il “protagonista” dell’evento;
- mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
- gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media, pubblicità in rete o biglietti di invito.
Se parliamo del karaoke (che citi nel titolo del tuo post), diciamo che - oltre al rispetto delle condizioni sopra citate - lo stesso è solitamente consentito purché non avvenga in salette appositamente allestite e volutamente separate dalla sala di somministrazione.
Nel caso di un controllo, sarà bene valutare bene quanto sopra: se le condizioni sono tali che chi esegue il controllo si trova di fronte ad un pubblico spettacolo vero e proprio, allora le violazioni saranno quelle previste dall’art. 666 c.p. (in relazione all’art. 68 TULPS) e 681 c.p. (in relazione all’art. 80 TULPS).
La mia opinione personale (che ovviamente vale per quello che vale) è che la semplice e sola pubblicizzazione del trattenimento - in assenza dell’accertamento della violazione di tutte o parte delle altre condizioni - sia un po’ poco per contestare il pubblico spettacolo abusivo.
Per ampliare il ragionamento, sul punto 2 aggiungo il riferimento della LR 89/1998 della Toscana. Vedi l’art. 17, comma 1:
Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995 , svolga attività, manifestazioni o spettacoli all’aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell’autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.
Qua ci possiamo agganciare alla congiunzione “anche” riportata nella legge 447/95 e nel DPGR 4R/2014 della Toscana: vedi artt. 15 e 16 (autorizzazioni e autorizzazioni in deroga). Premetto che è un’interpretazione che viene portata avanti da ARPAT: L’autorizzazione è necessaria per eventi sonori all’aperto “anche” in deroga ai limiti (quindi sia in deroga che non).