[Toscana] Nuova installazione New Slot a seguito cessazione attività

Buongiorno; per curiosità, pongo un quesito su una casistica a mio avviso particolare, inerente al rispetto delle distanze da luoghi sensibili ai sensi della L.R. Toscana n. 57/2013, per l’installazione di apparecchi da gioco (New Slot) art. 100, comma 6, lett. a) del TULPS:

Un bar, quindi abilitato art. 86 TULP, trasmette nel 2006 una DIA di installazione apparecchi per gioco lecito art. 100 comma 6, pertanto prima dell’entrata in vigore della predetta legge regionale.
L’impresa recentemente cessa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e trascorsi alcuni giorni ci ripensa trasmettendo nuovo avvio presso i medesimi locali, cambiando unicamente legale rappresentante, mantenendo i predetti apparecchi.

Chiedo pertanto se corretto presupporre che, essendo la DIA iniziale di installazione degli apparecchi obbligatoriamente da correlarsi ad un titolo abilitativo di esercizio art. 86 per somministrazione di alimenti e bevande, pertanto cessato, e considerando il nuovo avvio dell’attività, pur essendo stati mantenuti invariati C.F. e P.IVA identificativi dell’impresa, l’attività soggiace al rispetto dei requisiti di distanza dai luoghi sensibili ai fini dell’installazione di apparecchi, considerando che a tutti gli effetti si tratta di nuovo avvio bar?

Altrimenti l’alternativa necessiterebbe verificare mediante un sopralluogo dell’autorità di polizia locale, lo stato di fatto dei contratti di utilizzo degli apparecchi esistenti, verificando se questi siano stati nuovamente stipulati come indicato ai sensi dell’art. 4, comma 5 della predetta L.R. Toscana n. 57/2013.

La questione non si porrebbe nel caso di un cambio effettivo di società, che tuttavia qui non abbiamo, trattandosi del medesimo soggetto. Identicamente, non ci sarebbero problemi qualora l’impresa in esempio avesse trasmesso comunicazione di variazione del legale rappresentante invece di cessare totalmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di specifiche disposizioni da regolamento comunale.

Ringrazio in anticipo,

Nel 2006 era in voga la DIA per installazione giochi. Dopo la modifica dell’art. 86 TULPS che entrò in vigore proprio nel 2006, si comprese, sulla scorta anche di circolari ministeriali, che tale DIA occorreva solo “per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici DIVERSI DA QUELLI GIÀ IN POSSESSO DI ALTRE LICENZE DI CUI AL PRIMO O SECONDO COMMA (art. 86, quindi bar/ristoranti, alberghi, stab. balneari) o di cui all’articolo 88 oppure per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati ”.

Molti bar ristoranti installarono macchinette senza altri titoli abilitativi limitandosi solo alla richiesta della tabella giochi proibiti.

Tornando al tuo caso, se un bar mette le SLOT, con o senza SCIA per giochi, lo fa in quanto esercizio di somministrazione per il quale la legge prevede uno specifico contingente ex dec. direttoriale AAMS del 27/07/2011.

Se viene meno l‘attività di somministrazione, viene meno anche il presupposto per l’installazione giochi. In altre parole, solo un titolo di sala giochi consentirebbe la permanenza dei giochi a prescindere dall’attività principale cui sono collegati

Quindi se tizio ha comunicato la cessazione e dopo presenta SCIA per avvio attività, in riferimento all’attività di somministrazione, va da sé che si tratti di nuova installazione da un punto di vista amministrativo.

Detto questo, comprendo che se si vede la questione da un punto di vista sostanziale e meno formale, si potrebbe arrivare a auna conclusione opposta. Se la volontà è quella di andare in contro al soggetto e dato che c.f e p.i sono uguali, potresti optare più per un’archiviazione della comunicazione di cessazione (si è sbagliato) che per una cessazione + avvio ex novo.