Buongiorno; per curiosità, pongo un quesito su una casistica a mio avviso particolare, inerente al rispetto delle distanze da luoghi sensibili ai sensi della L.R. Toscana n. 57/2013, per l’installazione di apparecchi da gioco (New Slot) art. 100, comma 6, lett. a) del TULPS:
Un bar, quindi abilitato art. 86 TULP, trasmette nel 2006 una DIA di installazione apparecchi per gioco lecito art. 100 comma 6, pertanto prima dell’entrata in vigore della predetta legge regionale.
L’impresa recentemente cessa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e trascorsi alcuni giorni ci ripensa trasmettendo nuovo avvio presso i medesimi locali, cambiando unicamente legale rappresentante, mantenendo i predetti apparecchi.
Chiedo pertanto se corretto presupporre che, essendo la DIA iniziale di installazione degli apparecchi obbligatoriamente da correlarsi ad un titolo abilitativo di esercizio art. 86 per somministrazione di alimenti e bevande, pertanto cessato, e considerando il nuovo avvio dell’attività, pur essendo stati mantenuti invariati C.F. e P.IVA identificativi dell’impresa, l’attività soggiace al rispetto dei requisiti di distanza dai luoghi sensibili ai fini dell’installazione di apparecchi, considerando che a tutti gli effetti si tratta di nuovo avvio bar?
Altrimenti l’alternativa necessiterebbe verificare mediante un sopralluogo dell’autorità di polizia locale, lo stato di fatto dei contratti di utilizzo degli apparecchi esistenti, verificando se questi siano stati nuovamente stipulati come indicato ai sensi dell’art. 4, comma 5 della predetta L.R. Toscana n. 57/2013.
La questione non si porrebbe nel caso di un cambio effettivo di società, che tuttavia qui non abbiamo, trattandosi del medesimo soggetto. Identicamente, non ci sarebbero problemi qualora l’impresa in esempio avesse trasmesso comunicazione di variazione del legale rappresentante invece di cessare totalmente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in assenza di specifiche disposizioni da regolamento comunale.
Ringrazio in anticipo,