Toscana - rinnovo autorizzazione esercizio attivita' estrattiva (l.r.35/2015)

Buongiorno,

I titolari dell’Autorizzazione in scadenza, rilasciata dal Suap, hanno depositato al protocollo Istanza di rinnovo all’esercizio dell’attivita’estrattiva ai sensi della L.R. 35/2015.

Il dubbio procedimentale per la cava in oggetto riguarda il RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA relativa all’escavazione.
Come previsto all’art.7 del DPR31/2017 il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica è soggetto a procedimento semplificato per quelle “…non scadute da più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non realizzati a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela…”.

I titolari dell’Atto autorizzativo hanno depositato al protocollo istanza di rinnovo che dovrebbe essere inviata alla Soprintendenza seguendo le procedure del DPR31/2017; ma la domanda che ci siamo posti è la seguente:

Non essendo rilasciata dall’ufficio Edilizia la prescritta Autorizzazione Paesaggistica, ma facendo parte del procedimento di Conferenza dei Servizi portato avanti dal SUAP per il rilascio dell’Atto Unico, come e quale ufficio provvederà al rilascio del rinnovo? Il SUAP o L’Ufficio Edilizia?

Grazie mille.

Ad uso di tutti i lettori, il problema nasce dall’art. 20, comma 3 della LR 35/2015:
Qualora la durata dell’autorizzazione sia temporalmente superiore al termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, il mancato rinnovo della stessa dà luogo alla sospensione e alla decadenza dell’autorizzazione…

In generale posso affermare che la conferenza di servizi è necessaria quando sono attivati dal privato DUE O PIÙ procedimenti contestuali di competenza di AMMINISTRAZIONI DIVERSE oppure se dentro anche a un solo procedimento sono necessari DUE O PIÙ ATTI DI ASSENSO espressi da AMMINISTRAZIONI DIVERSE.

Quando l’amministrazione è una non siamo in ambito di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90. Nulla vieta alla singola amministrazione (es. comune) di prevedere protocolli interni simili a CDS per gestire procedimenti complessi.

Se siamo in CDS la legge 241/90 non vuole mai il rilascio di un provvedimento endoprocedimentale autonomo. La conclusione della CDS assorbe ogni provvedimento attivato e i termini procedimentali da rispettare sono quelli della CDS.

Il SUAP non è un ente competente ma un modello procedimentale. Anche dentro alla CDS resta tale e non prende competenze che non può avere, il SUAP chiude il procedimento pluristrutturato mettendo insieme le conclusioni degli enti/servizi competenti. Le competenze restano sempre in capo al servizio competente come fuori la CDS. Pensa a un permesso di costruire in merito di edilizia produttiva