Toscana: sanzioni in stabilimento distaccato dell'azienda, sito in altro comune. competenze

Buonasera,

I Carabinieri Forestali hanno sanzionato uno Stabilimento/Frantoio per delle violazioni riscontrate. Detto Stabilimento è sito in un altro Comune rispetto a quello ove ha la sede legale l’Azienda. Si tratta di uno Stabilimento distaccato di tale Azienda, sito appunto in altro Comune.

I Carabinieri riconoscono quale Autorità competente a riscuotere la sanzione erogata ed a gestire l’eventuale ricorso il Comune ove ha la sede legale l’Azienda e non quello dello Stabilimento ove si è verificata la violazione delle norme.

E’ corretta tale competenza?

Grazie mille.

di quale sanzione stiamo parlando?

Mi scuso, pensavo fosse un riferimento generale.

Dunque, si tratta della violazione del DPGR n. 46/R del 08.09.08 art. 35 c.2 e 3 lett. b) e c) punibile con LRT 20/2006 s.m.i. art.22 c.5 - Legge 689/1981. La natura della violazione consiste “nell’ indicazione incompleta nei DDT di trasporto delle sanse di olive umide”. I Carabinieri indicano quale Autorità competente il Comune ove ha la sede legale l’Azienda e non il Comune ove ha sede lo Stabilimento distaccato sanzionato (sito in altro Comune).

Nel contempo, oltre a questo, è stato sanzionato anche il Trasportatore, ovvero il Titolare dell’Azienda sita in altro Comune, ma che transitava con il suo Autocarro nel nostro Comune. Sanzionato ai sensi del DPGR n. 46/R del 08.09.08 art. 22 c.1 e 2 punibile con LRT 20/2006 s.m.i. art.22 c.5 - Legge 689/1981. La natura della violazione consiste nel " trasporto di effluenti di allevamento in assenza del documento di trasporto". I Carabinieri indicano quale Autorità competente il Comune ove transitava l’Autocarro e non quello ove ha sede legale l’Azienda.

Sono corrette le competenze indicate dai Carabinieri?
Grazie ancora.

hai ragione che il discorso è generale ma è sempre meglio specificare. Fosse stata una sanzione legata alla notfica sanitaria la cosa sarebbe stata più pacfica. Di fronte a casi del genere è vero che c’è più discrezionalità. Tendenzialmente si segue il principio espresso dalla legge 689/81, art. 22, che rimanda al d.lgs. n. 150/2011 (vedi art. 6) in materia di opposizione all’ordinanza di ingiunzione: L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Lo stesso paradigma dovrebbe essere applicato per l’AC sull’ordinanza di ingiunzione. Nel secondo caso mi trova d’accordo, nel primo caso io sarei andato verso il comune nel cui territorio si trova la sede operativa.