Toscana - SCIA per locazione turistica imprenditoriale avviata prima del 2025

Buonasera,
una locazione turistica imprenditoriale avviata prima dell’entrata in vigore della L.R. 61/2024 e quindi senza SCIA al SUAP ma solamente comunicazione telematica di inizio attività presentata tramite il portale Motouristoffice, adesso con la nuova normativa è necessario qualche adempimento amministrativo al SUAP?

SCIA per Locazione Turistica Imprenditoriale in Toscana: Normativa e Obblighi

CONTENUTO

In Toscana, per le locazioni turistiche imprenditoriali avviate prima del 2025, è obbligatoria la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune competente. Questa procedura è regolata dall’articolo 13-ter della Legge Nazionale e dalla Legge Regionale Toscana, in particolare dall’articolo 61 che modifica l’articolo 47 della stessa legge. La SCIA deve essere accompagnata dalla richiesta del CIN (Codice Identificativo Nazionale), che deve essere ottenuto attraverso il portale BDSR (Banca Dati Statistica Regionale) del Ministero del Turismo.

Per completare la SCIA, è necessario fornire una serie di documenti, tra cui i dati catastali dell’immobile, le planimetrie, e l’attestazione di sicurezza degli impianti secondo il DM 37/2008. Se disponibile, è utile allegare anche il CIR (Codice Identificativo Regionale) preesistente. È fondamentale che la struttura venga prima registrata nella banca dati regionale della Toscana e successivamente nel portale BDSR, utilizzando SPID o CIE per l’accesso.

In un contesto transitorio, i Comuni hanno la facoltà di escludere alcuni limiti per le unità già attive nel 2024, come ad esempio il numero massimo di giorni di locazione, per un periodo che può variare da 3 a 5 anni. È importante esporre il CIN in modo visibile all’esterno della struttura, poiché la mancata osservanza di queste disposizioni può comportare sanzioni sia da parte del Comune che dell’Agenzia delle Entrate.

CONCLUSIONI

La SCIA rappresenta un passaggio fondamentale per l’avvio delle locazioni turistiche imprenditoriali in Toscana. La corretta gestione di questa procedura non solo garantisce la legalità dell’attività, ma permette anche di evitare sanzioni e problematiche future. È essenziale che i gestori di queste attività siano informati e aggiornati sulle normative vigenti.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle procedure relative alla SCIA è cruciale, poiché possono essere coinvolti nella gestione e nel controllo delle pratiche di locazione turistica. Comprendere le normative e le responsabilità legate a queste attività è fondamentale per garantire un servizio pubblico efficiente e conforme alle leggi.

PAROLE CHIAVE

SCIA, Locazione Turistica, Toscana, CIN, BDSR, Legge Regionale, Normativa, Sanzioni, Dipendente Pubblico, Concorsisti.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Legge Nazionale, art. 13-ter.
  2. Legge Regionale Toscana, art. 61, modifica art. 47.
  3. DM 37/2008.
  4. Art. 59 TUT (Testo Unico del Turismo).
  5. Portale BDSR del Ministero del Turismo.
  6. Normativa sulla sicurezza degli impianti.

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In verità, la SCIA per locazione imprenditoriale deriva dall’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023. Le diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, comprese le sanzioni, sono applicabili, ai sensi della stessa norma, dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale. L’avviso è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale – foglio inserzioni n. 103 del 03/09/2024. Le disposizioni, quindi, si applicano dal giorno 02/11/2024.
Tuttavia, come chiarito dalla FAQ statali, in assenza di una disposizione transitoria, l’obbligo della SCIA non si applica a chi già faceva locazione imprenditoriale.
Incollo la FAQ:
7.3. Le attività di locazione breve o per finalità turistiche già avviate in forma imprenditoriale prima del 2 novembre 2024 sono soggette all’obbligo di presentare la SCIA?
No. Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione – breve o per finalità turistiche – in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della “presunzione di imprenditorialità” di cui all’articolo 1, comma 595, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter, si applicano a partire dal 2 novembre 2024 e non si intendono avere effetto retroattivo.