Toscana - scia pubblico spettacolo per capienza massima 1000 persone

Buongiorno,

come gli anni passati anche quest’anno un’Associazione locale presenterà una Temporanea che include sia la somministrazione di alimenti e bevande sia il pubblico spettacolo (concerto musica elettronica rock, con palco e transenne).
La differenza, rispetto agli anni passati, è che quest’anno dichiareranno, per il pubblico spettacolo, una capienza ulteriore alle 200 persone ma inferiore comunque alle 1000.
Il Tecnico incaricato dall’Associazione intende presentare una Scia (non un’ Istanza di Autorizzazione che avrebbe dato seguito alla convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo), ma proprio una Scia ai sensi della 241/90.
Il Tecnico ha dichiarato di avvalersi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14) recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» che ha apportato delle modifiche alle disposizioni dell’art. 38 bis del DL 76/2020 in materia di semplificazioni per il pubblico spettacolo. L’art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in Senato, estende la vigenza delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023.
A Suo dire, la norma estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l’orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23).
Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario dello spettacolo? Corredata ovviamente dalle previste dichiarazioni , oltre alla Relazione tecnica attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo ed alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno. Nel caso, Vi sono altre prescrizioni oltre queste?
Grazie mille

Il tecnico ha ragione, vedi qua:

A parere mio, la SCIA riguarda sicuramente le valenze TULPS. Quello che, normalmente si applica fino alle 200 persone, lo si applica fino a 1000.

Le condizioni principali sono: attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti.

E’ chiaro che la concessione di suolo pubblico non può trasformarsi in SCIA (la concessione non è un provvedimento autorizzatorio). Ugualmente, a parere mio se c’è la necessità di una autorizzazione per deroga acustica (superamento dei limiti). Le deroghe sono contingentate: uno stesso recettore non può subire più di tot sforamenti all’anno. E poi occorre valutare la compatibilità della effettiva pressione sonora con i luoghi specifici. Potrebbe andare in SCIA qualora fosse in zona acustica dedicata o simili. Da vedere caso per caso.