Toscana - Spostamento parziale e temporaneo mercato

L’Amministrazione Comunale ha necessità di spostare una parte del mercato settimanale a causa dei lavori, della durata di tre anni, di rifacimento dell’edificio scolastico. Siamo a chiedere se è corretto fare una graduatoria di anzianità solamente dei banchi che si trovano nell’area interessata ai lavori (22 banchi) oppure è obbligatorio fare la graduatoria di tutti i concessionari (63 banchi)! Inoltre volevamo sapere, nel caso in cui vadano alla scelta solo i 22 ambulanti, se è consentito loro poter scegliere anche fra i posteggi liberi causa revoche o cessazioni che si trovano nella zona del mercato che rimane invariata o devono per forza andare nella nuova area già individuata. Ovviamente abbiamo già avviato incontri con le associazioni di categoria, come previsto dal codice del commercio della Toscana. La domanda nasce perché ad alcuni ambulanti non ritorna il fatto che devono essere solo loro a scegliere i posteggi. Le concessioni dodecennali sono state rinnovate nel 2021

Non c’è una regola generale. L’imparzialità e il buon andamento tipici dell’azione amministrativa indicherebbero la riassegnazione complessiva. Posso citare un TAR Lombardia n. 2634/2014:

La tesi non risulta, peraltro, convincente, in quanto a parere del Collegio la disposizione regionale considera contestualmente, e disciplina nello stesso modo, sia lo spostamento dell’intero mercato che di “parte” del mercato, per cui il riferimento ai soggetti già titolari di concessione vale solo a differenziarli (ai fini della successiva graduatoria volta alla riassegnazione) dagli eventuali nuovi concessionari.

Da un punto di vista del rispetto dei principi di buon andamento, non discriminazione e proporzionalità dell’agire amministrativo sembra invece più persuasiva la lettura secondo cui, nel caso di trasformazione (anche parziale) dell’assetto mercatale, tutti i soggetti già titolari di concessione (e dunque anche quelli non direttamente interessati dal trasferimento) debbano essere coinvolti nella procedura di riassegnazione.

Lo stesso TAR, tuttavia, afferma che in taluni casi, le esigenze di efficienza dell’azione amministrativa possono far protendere per una riassegnazione parziale (solo chi è interessato). Tutto da vedere, però, caso per caso in base una un ragionevole criterio. Ad esempio, nel caso della sentenza, il comune stesso aveva indicato una radicale trasformazione del mercato con lo spostamento di un numero rilevante di banchi. Questo ha portato il TAR a dichiarare non legittimo lo spostamento dei soli interessati.

Diciamo che la regola generale, per imparzialità, è quella di interessare tutti banchi. Casi particolari possono sottendere, previa motivazione, lo spostamento dei pochi banchi interessati.

Se fai anche le c.d. migliorie lasciando che i concessionari scelgano gli stalli vuoti, direi che diventa doveroso spalmare su tutti l’onere dello spostamento

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