L’ipotesi lascia qualche dubbio. La legge 21/92, è sempre una fonte di dubbi.
La dispone:
Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi oppure il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Tuttavia, è la stessa legge 21/92 che indica: Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
Quindi, se è la stessa legge ad ammettere la “gestione” pur mantenendo la pre-condizione del divieto di cumolo, significa che questa “gestione” è qualcosa di diverso da un contratto di affitto di azienda che implicherebbe un subingresso. Diciamo che pur nell’incertezza, si può citare l’art. 1615 cc.
Qua trovi l’esempio di un Comune che si è preso l’onere di buttare giù una minima traccia:
https://www.comune.bologna.it/myportal/C_A944/api/content/download?id=60641def0b32fd005849be84
Detto questo, il gestore può essere chiunque basta che abbia i requisiti professionali (ruolo e KB). Per il resto, è da vedere, nel tuo caso, se l’esercente NCC incontra qualche impedimento ai sensi del regolamento comunale di riferimento. Magari il regolamento ammette la sospensione fino a tot. Mesi (un soggetto potrebbe andare in ferie senza doversi giustificare). Verifica il reg. comunale e senti il servizio competente onde evitare problemi