Toscana - Variazione Distributore carburanti con aggiunta colonnine di ricarica elettrica

Buongiorno,
l’installazione di nuove colonnine di ricarica elettrica in un impianto di distrubuzione di carburanti esistente, è da considerarsi variazione ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. a) della L.R. 62/2018, considerandola una variazione dei carburanti erogati?
(L’art. 57, comma 1, lett. a), definisce i “carburanti” come “le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 ". Quest’ultima disposizione, a sua volta, definisce i combustibili alternativi come “combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti” e considera facenti parte di tale tipologia di combustibili anche l’elettricità.

Nel vecchio foruma bbiamo affrontato la questione. L’interpretazione porta alle conclusioni che dici tu.

La prima norma da citare è il d.lgs. n. 257/2016 - disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. Tale decreto non riporta una disciplina omogenea e chiara relativamente alle procedure amministrative. Tuttavia, dal d.lgs. n. 257/2016 in combinato disposto con la LR toscana n. 62/2018, si può rilevare:

All’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 257/2016, l’elettricità viene definita, insieme ad altre fattispecie, come combustibile alternativo. La LR n. 62/2018, all’art. 57, comma 1, dispone:

1. Al fine dell’applicazione del presente capo si intende:

a) per carburanti , le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas naturale, compreso il biometano sia in forma liquida (GNL) che in forma compressa (GNC) per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, ivi compresi i combustibili alternativi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

[…]

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie integrative.

Alla luce di questo sembrerebbe che, almeno in Toscana, tutti i combustibili alternativi e i carburanti tradizionali siano considerati alla stessa stregua ai fini dell’applicabilità delle procedure amministrative.