TOSCANA Verbale contestazione L.R. Toscana art. 114 c.1 - art. 50 c. 1

Una ditta individuale che svolge attività di bar e produzione di pasticceria fresca e secca a seguito di un verbale di ispezione da parte della polizia commerciale ha ricevuto un verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi dell’art. 114 c. 1 , in relazione all’art. 50 c.1 L.R. Toscana 62/2018 con la contestazione di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo, presentando scia per attività di produzione di prodotti di panetteria.
La ditta si è aggiudicata all’asta l’azienda per l’esercizio di attività di bar e laboratorio di pasticceria e cioccolateria, stipulando un contratto di acquisto d’azienda, tale acquisto ha compreso la seguente autorizzazione amministrativa: “dichiarazione alla rete regionale SUAP Toscana con la quale si comunica attività stagionale di gelateria e cioccolato e permanente di bar e pasticceria fresca e secca, con produzione artigianale di alimenti”; per l’inizio attività, è stata presentata un’unica pratica di subentro con codice regionale Suap Toscana 10.71R-Produzione di prodotti di panetteria, comprendente la notifica sanitaria e la richiesta di licenza di alcolici, nella pratica di subentro è stato comunicato il solo codice menzionato e non anche il codice “56.10.01R Bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” per l’esercizio dell’attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande, precisando comunque nella pratica, nella sezione DATI ATTIVITA’ – Subingresso che: “la sottoscritta Comunica il subingresso nell’attività di Bar e Pasticceria fresca e secca con produzione artigianale di alimenti già avviata con Scia n. …in data …”; inoltre, nella sezione DICHIARAZIONI - Altro, la titolare dichiara che “l’attività svolta sarà quella di Bar, etc, cosi come descritto e previsto dalla scia in cui è subentrata.
Chiedo un vostro parere se è giusto contestare il verbale per la non applicabilità dell’art. 114 comma 1 Legge Regione Toscana del 23/11/2018 n. 62 poiché il titolo abilitativo ed i requisiti professionali sono posseduti dall’azienda (la stessa svolge la stessa attività in altre sedei), al massimo dovrebbe essere applicato l’art. 114 comma 2 ovvero sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in relazione alla violazione dell’art. 90 Legge Regione Toscana del 23/11/2018 n. 62.
Ringrazio in anticipo per la vostra gentile risposta.

Quanto indicato è privo di qualsiasi valore.

L’esercizio dell’attività è sotteso al possesso del titolo abilitativo che, in questo caso, è costituito dall’autonoma istanza telematica di subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che l’impresa per quanto indicato non ha mai trasmesso.

Non ha alcun valore che l’impresa abbia dichiarato esercitare anche “altra attività”, in un’istanza attinente a 10.71R-Produzione di prodotti di panetteria.
Non si tratta di aver omesso l’indicazione di un “codice ateco 56.10.01R”.

Manca proprio la separata istanza di subingresso ovvero nuova SCIA per esercitare la somministrazione di alimenti e bevande che peraltro funge da licenza art. 86 TULPS. Pertanto l’impresa ha esercitato attività in assenza di titolo abilitativo, che equivale ad esercizio abusivo dell’attività, sanzionato esattamente ai riferimenti normativi della L.R.T. 62/2018 già indicati.

E’ privo di valore che l’impresa eventualmente possegga i requisiti professionali, dato che non ha mai trasmesso l’istanza telematica necessaria ai fini dell’esercizio dell’attività in questione.

La sanzione è contestabile, ma la contestazione è priva di valore, dato che l’impresa durante il sopralluogo della polizia avrebbe dovuto esibire il titolo abilitativo, eventualmente costituito dall’istanza di subingresso o SCIA, che non aveva e non ha mai avuto, non avendo effettuato la necessaria comunicazione al SUAP.

Questo succede perché i portali regionali SUAP si basano su presupposti impropri. I codici che hai citato sono arbitrai, ciò che identifica una procedura con la necessaria certezza giuridica è il riferimento di legge. In altre parole, dal più ampio “principio di legalità” che permea l’attività amministrativa, si può far derivare il “principio di tipicità” secondo il quale è la legge che deve prevedere le singole e necessarie procedure amministrative e il “principio di nominatività”, per il quale è la legge a indicare esplicitamente quale provvedimento adottare (o SCIA) in relazione alle varie attività umane. In funzione di questo, ogni procedura è identificata da un preciso comma di legge, basterebbe che i portali recassero l’indicazione univoca delle coordinate legali con accanto la possibilità di spuntare quelle che devono essere attivate: chi; cosa; dove. Il “cosa” rappresentato dalla relativa procedura individuata dalla coordinata legale. Nel tuo caso, se ho ben capito:

  • SCIA ai sensi dell’art. 50 comma 1 della LR 62/2018 – declinata secondo la modalità dell’art. 90 trattandosi di subingresso;

  • SCIA ai sensi dell’art. 2, comma 1 della LR n. 18/2011 - declinata secondo la modalità dell’art. 2, comma 1-bis della stessa LR trattandosi di subingresso (non ho capito se è un errore o se vuole fare anche panificazione);

  • Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e istanza per il rilascio della licenza di esercizio ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;

  • Notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 del reg. CE 852/2004 (all’interno della notifica sarebbero state biffate le varie sub attività: commercio / somm.ne / produzione, ecc.


Da parte mi, vedendo come sia facile smarrirsi all’interno dei portali, tendo a essere comprensivo. L’indicazione esplicita che hai citato “la sottoscritta Comunica il subingresso nell’attività di Bar e Pasticceria fresca e secca con produzione artigianale di alimenti già avviata con Scia n. …in data …” la riterrei sufficiente o, almeno, l’avrei potuta ritenere sufficiente affinché il servizio comunale competente, nei 60 gg del controllo, si fosse attivato chiedendo di rettificare con anche la dichiarazione sul possesso dei requisiti della somm.ne. Mi pare che la volontà dichiarativa ci sia tutta, è la PA che non è intervenuta invitando il privato a usare meglio il portale.

In conclusione, ci sarebbero gli estremi anche per non sanzionare, la PA è stata complice. Sicuramente non adotterei la sanzione per esercizio abusivo della somm.ne limitandomi alla seconda ipotesi che hai citato e invitando alla regolarizzazione