Buongiorno, ho un quesito da porre. Un tour operator che organizza pacchetti di viaggio con escursioni in vari continenti vorrebbe trasferirsi presso il nostro comune ( Capannori). Oltre l’attvità di vendita di paccehhti turistici, il tour operator mettere a disposizione dei clienti il trasporto con i propri mezzi delle moto dei clienti presso i luoghi delle escursioni. In alcuni casi il tour operator metterebbe a disposizione anche le moto per le escursioni. Il tour operator avrebbe a disposizione un grande capannone dove svolgere nella parte uffici con dipendenti addetti l’attivià di agenzia viaggi, nell’altra il servizio di parcheggio moto oppure di parcheggio mezzi di proprietà del tour operator da utilizzare per il trasporto delle moto dei clienti nei luoghi prescelti. A mio avviso il tour mettendo a disposizione dei mezzi ( moto etc.) svolge anche attività di noleggio senza conducentee parcheggio mezzi. Deve presentare la scia per noleggio senza conducente? Grazie. Elisa
L’attività di noleggio con conducente, seppur collegata all’attività di agenzia di viaggio, richiede la SCIA di NSC, a mio avviso anche se il servizio è offerto all’interno del pacchetto turistico.
Inoltre se il deposito mezzi ha una superficie lorda superiore a 300 mq serve pratica prevenzione incendi.
Grazie, gentilissimo. Anch’io avevo pensato ad una scia di noleggio senza conducente, avevo letto contributi del Dott. Maccantelli ma qui non si tratta di offrire un servizio di trasporto dei clienti all’aeorporto o a gite organizzate con mezzi a guida del personale dell’agenzia di viaggi. Nel mio caso l’attivtà di noleggio senza conducente di veicoli della agenzia mi sembra importante e non definibile come servizio turistico o sevizio turistico integrativo, è vero che il Codice del Turismo fra i servizi turistici inserisce proprio il noleggio di auto, ma credo che ci si riferisca al fatto che l’agenzia di viaggio offre anche il noleggio di auto da società di noleggio…
Se si tratta di noleggio veicoli senza conducente, presentare una SCIA ai sensi del DPR 481/2001 è un onere sostenibile. In questo modo si evitano problemi.
Sul vecchio forum ho affrontato la questione del trasporto accessorio incluso nei “pacchetti escursione” citando giurisprudenza varia: la’genzia di viaggio lo può fare senza la necessità di autorizzazione NCC.
Dopo il 2018, comn la mdifica dell’art. 33 del d.lgs. n. 79/2011, si può fare a maggior ragione. Ne riporto un pezzetto:
- Ai fini del presente Capo s’intende per:
a) “servizio turistico”:
-
il trasporto di passeggeri;
-
l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
-
il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
-
qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;