Tour Operator noleggio con conducente

Buongiorno,

Sono un noleggio con conducente con più province in Toscana ed ho anche un Tour Operator, avrei alcune domande da porre perfavore:

1 Siccome non sempre rimetto la macchina nella rimessa vorrei sapere se con il tour operator ci fosse qualche norma che mi permetta di poter tenere il mezzo nella sede dello stesso.

2 posso utilizzare un mezzo intestato al tour operator per portare i clienti a fare dei tour? Quale è la norma? ho letto che il tribunale di Siena ha respinto questa opzione.

3 In merito al noleggio con conducente posso farmi fare un contratto H24 da un Hotel in modo che il mezzo sia sempre in servizio? Se si potete indicarmi un Fax simile da porter fare?

Grazie in anticipo

Se è il mezzo oggetto di licenza NCC deve stare nella rimessa autorizzata come tale (o nelle altre rimesse provinciali

Ti fornisco le chiavi di lettura. Copio e in collo un post del vecchio forum e aggiungo altre argomentazioni. Cito la sentenza di Siene e un’altra favorevole

L’attività di NCC è regolata dalla legge 21/92 e dei regolamenti comunali, oltre che dalle leggi regioni sulla tenuta del ruolo conducenti.

L’NCC si configura come trasporto pubblico: (in teoria) il vettore è nella rimessa e attende i clienti (servizio aperto al pubblico - a chiunque) che hanno esigenze di trasporto per qualsiasi destinazione a prescindere dalla finalità. Chi vuole esercitare questa professione con autoveicoli deve dotarsi di licenza comunale (bando quando - oppure acquistarla da chi la vende).

Teoria e giurisprudenza vogliono che la licenza sia intestata i singoli escludendo le società di capitali. La cosa è discussa ma diciamo che questa è la tesi prevalente. Inoltre, l’attività deve essere esclusiva: CHI FA L’NCC, FA SOLO QUELLO

L’agenzia di viaggi, la guida turistica sono un altro mestiere. In entrambi i casi è necessaria una procedura abilitativa dichiarativa (SCIA) da presentare al SUAP.

Le due cose possono sovrapporsi nel senso che l’agente di viaggi, quando organizza un “pacchetto turistico” e lo realizza in proprio, può usare il mezzo di trasporto dell’agenzia per portare clienti che hanno acquistato il pacchetto. Ad esempio, l’agente di Montalcino organizza il giro delle cantine del Brunello. In questo caso non sarebbe trasporto “pubblico” ma un mero strumento per la realizzazione del pacchetto nei confronti di chi, quel pacchetto, lo ha comprato. Su questo ultimo punto, in senso positivo, ci sono sentenze del Consiglio di stato e leggi regionali che si sono preoccupate di specificarlo, vedi, ad esempio la LR n. 7/2014 della Liguria: Nell’attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l’organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città? e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.

Vedi qua per pronunce positive: Il tour guidato su un mezzo dell'agenzia di viaggi non è "noleggio con conducente" - Studio Legale Righi FelliStudio Legale Righi Felli

Tuttavia, in altre realtà territoriali puoi trovare sentenze come questa:

Uno sputo in più di riflessione è dato dalla modifica del 2018 al TU statale del Turismo, il d.lgs. n. 79/2011. L’art. 33, riguardante le definizioni dei servizi turistici offerti dai professionisti, declina meglio il concetto di “servizio turistico integrativo”:

servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; IL TRASPORTO PASSEGGERI SU BREVI DISTANZE IN OCCASIONE DI VISITE GUIDATE O I TRASFERIMENTI TRA UNA STRUTTURA RICETTIVA E UNA STAZIONE DI VIAGGIO CON ALTRI MEZZI; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;

sono soluzioni limite che possono sfociare nell’illegittimità. L’NCC gode di un’autorizzazione il cui presupposto è quellodi servire la comunità locale.

Buonasera,
ho un tour operator a civitavecchia, diamo piccoli servizi di micromobilità albergo / stazione ferroviaria o comuni limitrofi (santa marinella) per andare al mare in determinate spiagge convenzionate con noi, senza far pagare alcuna tariffa
mi chiedevo se potrebbe essere possibile effettuare in futuro anche gli spostamenti all’aeroporto di civitavecchia (cosa che normalmente fa un NCC, a fronte di oltre 100 euro a tratta) facendo però pacchetti presso strutture con “pernotto + transfer” che includano il costo
grazie per la cortese risposta

Sono situazioni al limite la cui legittimità dipende dalla sensibilità dell’agente che fa i controlli. La sentenza citata riguardava la vendita di un pacchetto turistico. Il mero trasporto dall’aeroporto all’albergo è sempre mal visto (se non quello di cortesia svolto dallo stesso albergatore). Tuttavia, l’art. 33 del d.lgs. 79/2011 (come modificato nel 2018), apre all’ipotesi del servizio turistico integrativo. SU questo devi puntare.