La Conferenza di servizi (di seguito c.s.)
consiste in un modulo organizzativo -procedimentale volto a semplificare e velocizzare il procedimento quando vi siano più interessi coinvolti rappresentati da più amministrazioni.
Già utilizzata settorialmente (appalti), la 241/1990 l’ha generalizzata a tutti i procedimenti dove vi siano diversi interessi pubblici da valutare contestualmente (c.s. Istruttoria facoltativa) o dove la conclusione del procedimento principale sia subordinata all’acquisizione di pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, da parte di altre amministrazioni (c.s. Decisoria obbligatoria). La decisione finale sostituisce i suddetti atti di assenso. Una terza tipologia è la c.s. Preliminare (facoltativa) richiesta dall’interessato a proprie spese per conoscere, sulla base di un progetto di fattibilità, le condizioni per presentare un’istanza che ottenga i suddetti assensi.
La c.s. (tranne la decisoria monoprocedimentale) può essere richiesta anche dalle altre amministrazioni ma è indetta dall’amministrazione procedente, entro 5 GG dalla richiesta o dall’avvio del procedimento d’ufficio.
Le numerose revisioni della normativa hanno portato a far prevalere la modalità asincrona dove le comunicazioni avvengono per via telematica. Entro 45 GG le amministrazioni devono esprimere il proprio parere motivato (salvo entro 15 GG richiedere integrazioni e chiarimenti), entro 90 se i pareri riguardano interessi particolarmente tutelati (ambiente, salute…)
Se non vi è accordo nei termini può essere convocata (se già prevista) una c. Sincrona.
La c.s. Sincrona può (facoltativamente) essere anche convocata direttamente fin dall’inizio, da tenersi entro 45 GG dalla convocazione, per particolare complessità del procedimento o a seguito di richiesta motivata dell’interessato o di altre amministrazioni.
Ogni amministrazione ha un rappresentante unico che esprime univocamente la posizione dell’ente.
L’amministrazione procedente rispetto al silenzio e perfino alla insufficiente motivazione di dissenso può procedere acquisendolo come assenso (salvo eccezioni individuate dal diritto comunitario).
La conclusione unanime è immediatamente efficace, se vi è disaccordo (espresso in conferenza) le amministrazioni che tutelano gli interessi “speciali” di cui sopra, possono proporre opposizione alla Presidenza del Consiglio, che cercherà di pervenire ad una nuova determinazione che trovi maggiore accordo.
Una eventuale conclusione negativa opera ai sensi del 10 bis verso l’interessato.
L’autotutela può essere esercitata solo dall’amministrazione procedente (le altre amministrazioni possono solo sollecitarla), o ne sarebbe vanificata la funzione a favore dell’efficienza ed efficacia del procedimento.
(Questa è stata davvero difficile, con tutte queste date e configurazioni, sempre graditi suggerimenti per correggere e completare grazie! Ci tengo perché era nello scritto, magari è un tema caldo all’università)
GIUDIZIO COMPLESSIMO: ottima capacità di sintesi e di linguaggio.
Grazie davvero ne sono felice, dopo averci dormito su magari indicherei precisamente gli articoli della 241 e la riforma del 2016. Comunque qualche mattone sicuro è posato…
Posso chiarirmi un punto? “entro 45GG le amministrazione devono rendere il parere, salvo entro 15gg richiedere integrazioni…”, ma comunque entro 45 GG il parere lo devono rendere, sia che chiedano integrazioni oppure no, giusto? la richiesta dei entro 15GG non modifica i 45GG
Mi sa che hai ragione, errore mio pensandolo in analogia col termine del procedimento in generale , qui non c’è sospensione e interruzione dei termini di cui all’art. 6 (almeno credo)
Alcune settimane fa era stato dibattuto questo punto, in conclusione sembra che i 45GG siano perentori al di la della richiesta di integrazioni o meno, se ce lo conferma gentilmente Simone ci togliamo definitivamente il dubbio…