Tracciabilità finanziaria contributi economici in favore di associazioni e comitati

Buongiorno,

si pone il quesito sulla possibilità di inserire all’interno di un Regolamento di attribuzione di contributi ad Associazioni e comitati l’obbligatorietà di fornire un c.c dedicato per l’incasso del beneficio elargito dall’Ente comunale. In tal senso si chiede se sono sottoponibili a tale obbligo anche i comitati spontanei e quindi non legislativamente costituiti in virtù della tracciabilità finanziaria.

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La questione riguarda l’obbligatorietà per associazioni e comitati di disporre di un conto corrente dedicato per l’incasso di contributi erogati da un ente comunale, al fine di garantire la tracciabilità finanziaria.

Teoria generale del diritto e premessa generale:
La tracciabilità dei flussi finanziari è un principio fondamentale nell’amministrazione pubblica, volto a garantire trasparenza, legalità e corretta gestione delle risorse pubbliche. Questo principio è applicabile anche nel contesto di erogazione di contributi pubblici a enti privati, come associazioni e comitati.

Norme relative alla teoria:

  1. Art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) - Stabilisce l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per gli enti locali.
  2. D.Lgs. 231/2007 - Introduce l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi di denaro pubblico, compresi i contributi erogati a soggetti terzi.
  3. Legge 136/2010 - Estende ulteriormente il principio di tracciabilità finanziaria, imponendo specifici obblighi di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili.

Esempi concreti:
Un ente comunale che decide di erogare contributi a delle associazioni o comitati potrebbe, nel proprio regolamento di attribuzione di tali contributi, prevedere l’obbligatorietà per i beneficiari di disporre di un conto corrente dedicato. Questo requisito servirebbe a facilitare la verifica della destinazione dei fondi e la loro corretta utilizzazione.

Conclusione sintetica:
È possibile, nell’ambito della normativa sulla tracciabilità finanziaria, che un ente comunale richieda alle associazioni e ai comitati beneficiari di contributi pubblici di disporre di un conto corrente dedicato. Questo obbligo può essere esteso anche ai comitati spontanei, non formalmente costituiti, purché siano in grado di aprire un conto corrente e garantire così la tracciabilità dei fondi ricevuti.

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Bibliografia: