Tracciabilità sui flussi finanziari - 27/02/2020 - Contratti di locazione di immobili di proprietà - codice degli appalti - norme del Codice Civile

Buongiorno, in merito alla locazione di immobili di proprietà sono a chiedere se l’ente debba procedere ai sensi del codice degli appalti (anche in relazione agli obblighi di tracciabilità) o se l’ente possa procedere in autonomia applicando le norme del Codice Civile. In pratica vorrei sapere se vige l’obbligo di staccare uno smartcig sia per i contratti di locazioni attivi che quelli passivi, oppure è richiesto il cig per i contratti di locazione.

Buongiorno,
innanzitutto è sempre necessario,
distinguere il codice dei contratti dalla normativa sulla tracciabilità, anche se spesso le due normative si integrano in un’unica fattispecie.

L’art. 17 del Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ) “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 esclude dal proprio campo di applicazione i contratti “a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”.

Quanto riportato sopra, non comporta una piena libertà dell’azione della P.A. che come tale deve sempre e comunque rispettare i principi generali dell’azione amministrativa(economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,…) così come previsto dagli artt. 4 e 17 lett.a) del codice.

In merito a questa situazione è intervenuta anche l’ANAC con il comunicato del 16 ottobre 2019
nel quale si delineano le modalità operative in materia di tracciabilità per le fattispecie escluse dal codice dei contratti. In particolare si è stabilito che a prescindere dall’importo, in questi contratti specifici, occorre richiedere sempre lo smart-cig.

Vincenzo

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