Buongiorno, una società è titolare di più autorizzazioni di NCC. Il socio in possesso di iscrizione al ruolo conducenti presso la CCIAA recede dalla società ed il socio superstite non ricostituisce la compagine sociale entro i 6 mesi ed intende proseguire l’attività come ditta individuale. Quest’ultimo soggetto, però, non è iscritto al predetto ruolo e quindi, secondo il mio parere, non può intestarsi le autorizzazioni perché manca del requisito di iscrizione nel ruolo di cui all’articolo 6 della L. n. 21/1992. E’ corretto il ragionamento? Inoltre, solo una delle autorizzazioni in capo alla società è posseduta da oltre 5 anni, le altre non soddisfano questo requisito. Non posso applicare norme per analogia in tema di “responsabile tecnico” alla stregua del commercio ed estetica? Specifico che la società è composta da padre e figlio e solo quest’ultimo è iscritto nel ruolo dei conducenti ed è recesso dalla società.
Grazie e buona giornata
Potrei rispondere “nì”. Nel senso che per gli esegeti più ortodossi, l’autorizzazione è intestata solo al singolo e questo singolo deve essere in possesso di iscrizione al ruolo. Per altri, magari (però) sulla base di un regolamento comunale scritto in un certo modo, è possibile traslare la ratio (come hai detto tu) del responsabile tecnico anche a questa materia. In questo senso, l’impresa non sarebbe più “artigiana”. Ciò che sarebbe davvero insuperabile è il periodo di inattività che porta alla decadenza a causa della mancanza di personale iscritto al ruolo. In conclusione, vedi tu ma in assenza di un regolamento comunale ben strutturato, stai attento ad aprire un precedente che poi è difficile da gestire o giustificare.
Una soluzione potrebbe essere quella di congela l’autorizzazione dando un termine per l’iscrizione al ruolo senza procedere alla decadenza. Questo anche ai sensi dell’art. 103 del DL 18/2020