Buongiorno, mi occorrerebbe conoscere cosa si debba produrre al SUAP per il trasferimento di attività di serigrafia nell’ambito di un trasferimento di cooperativa che si occupa, dalle poche informazioni fornitemi, anche di pulizie.
Grazie
La serigrafia può essere accomunata alla tipografia – voce 13 tabella A del d.lgs. n. 222/2016. Su questo assunto, la CCIAA potrebbe richiedere una SCIA.
Tuttavia, occorre far notare che la tabella allegata al d.lgs. n. 222/2016 è caratterizzata da molte imprecisioni (per non dire errori). A volte è solo indicativa di situazioni eventuali come nel caso della tipografia. La fattispecie, dal 1998 è libera da adempimenti abilitativi, restano doverose solo eventuali procedure correlate: prevenzione incendi, autorizzazioni ambientali ecc. Tanto è vero che nella tabella del d.lgs. n. 222/2016 non sono riportate indicazioni circa la norma che dovrebbe prevedere il presupposto normativo per una SCIA per arti tipografiche ma sono riportate solo le norme individuanti procedure eventuali e correlate.
Ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, art. 16 e art. 164, l’art. 111 TULPS è abrogato relativamente alle licenze per l’esercizio dell’arte tipografica, litografica, fotografica o qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanico o chimica in molteplici esemplari, fermo restando l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità? di pubblica sicurezza per i soli fotografi.
La tabella del d.lgs. n. 222/16 ha funzione ricognitiva e semplificativa e NON può introdurre oneri amministrativi non già preisti da altre norme speciali sulle varie fattispecie.
Alla fine ti dico nessun adempimento diretto, casomai adempimenti eventuali di natura ambientale