Trasferimento della titolarità di un impianto distribuzione carburanti:autorizzazione revocata

Buon pomeriggio,
il Comune, a seguito di informazione interdittiva antimafia, ha provveduto a revocare ad una società , con ordinanza, l’autorizzazione all’esercizio di attività di distribuzione carburanti di cui al D.lgs 32/1998. Successivamente alla revoca, è giunta comunicazione di trasferimento di titolarità dell’impianto, a seguito di compravendita (con tanto di certificazione del notaio), da parte di un’altra società. Ora come considerare questo trasferimento: efficace o inefficace?
Grazie a chiunque vorrà rispondere.

Se il titolo abilitativo non c’è più, è un avvio attività. Da un punto di vista del diritto privato è possibilissimo il trasferimento di azienda. Fra i beni immateriali di quell’azienda, però, è venuta meno l’autorizzazione amministrativa. A meno di qualche atto particolare con motivazione particolare (ripescaggio…) io darei seguito all’avvio procedimento per rilascio nuova autorizzazione con iter snello e semplificato dato che, da un punti di vista sostanziale è un situazione già verificata positivamente.

Innanzitutto La ringrazio per la cortese risposta. Mi chiedo: potrebbe però capitare che, a seguito di annullamento dell’atto presupposto (interdittiva) da parte del giudice amministrativo, il Comune si troverebbe costretto a dover provvedere con la “revoca della revoca”, sovrapponendosi in tal modo due titoli abilitativi validi ed efficaci. Come procedere in questo caso?
Venendo a quanto da Lei prospettato (considerare la comunicazione di trasferimento di titolarità come avvio attività), sarebbe corretto procedere al rilascio dell’autorizzazione petrolifera alla nuova società sulla base del solo esito (positivo) dei controlli in merito al possesso dei requisiti morali, antimafia, ecc. (iter semplificato), in quanto la documentazione necessaria di cui al D.lgs. 32/1998 (autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e perizia giurata redatta da tecnico competente) si ritiene già verificata positivamente?

Mi sono limitato a una considerazione generale. Bisogna vedere i dettagli e gli esiti processuali.
Sì, dicevo che, comunque è un nuova autorizzazione ma l’autorità competente può tener conto che nulla è cambiato e procedere speditamente. Nel preambolo dell’autorizzazione si può dar conto della particolare fattispecie.

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