Trasferimento esercizio di vicinato all'interno dello stesso Centro Commerciale

Buongiorno, di seguito il mio quesito:
all’interno dello stesso Centro Commerciale, un esercizio di vicinato vuole procedere a trasferirsi da un locale ad un altro locale, dove attualmente e’ operativo un esercizio di vicinato prossimo alla cessazione.
In questo caso la procedura corretta e’ quella di una pratica di trasferimento da un locale all’altro, senza subingresso (e quindi senza contestuale reintestazione in capo alla ditta proprietaria), oppure l’operatore deve cessare l’attivita’ nel precedente locale e procedere ad un subingresso nel successivo locale?
Ringrazio anticipatamente chi riuscira’ a chiarirmi le idee

In generale, si può parlare di subingresso quando un’azienda passa da Tizio a Caio a seguito di contratto di affitto, vendita, ecc. Il contratto ha la forma pubblica (occorre un notaio). L’avvicendamento di imprenditori nello stesso immobile non è un’ipotesi di subingresso.
Al netto di eventuali specificazioni della legge regionale sul commercio. La SCIA di trasferimento assolve proprio alla duplice funzione che dici: non deve essere prodotta comunicazione di cessazione per il locale che viene lasciato e neppure SCIA di avvio attività per il locale che si va ad occupare. Il trasferimento ha senso quando uno stesso esercizio si sposta all’interno del comune. Lo facesse extra comune, sarebbe una cessazione e un avvio.

Spero di aver colto il senso della domanda

La mia perplessità riguarda il fatto che il locale nel quale l’operatore si trasferisce è stato concesso allo stesso previo atto pubblico di affitto di ramo d’azienda da parte del titolare del centro commerciale.
Ciò posto, il trasferimento nei nuovi locali non implica un subingresso rispetto al titolare dell’attività (che ha appunto affittato il ramo d’azienda)?

Quindi fra il soggetto che esce di scena (esercizio prossimo alla cessazione) e colui che si trasferisce non ci sono rapporti contrattuali. E fin qui valgono le cose dette prima.
Evidentemente, anche il soggetto cessante era in affitto di ramo d’azienda concesso dal titolare che citi. A questo punto, si tratterebbe, effettivamente, di affitto di ramo di azienda. Il proprietario di azienda non esercitava ha affittato prima a Tizio e ora affitta a Caio. Ritengo, allora, come sia più attinente alla situazione che Caio presenti comunicazione di subingresso con contestuale cessazione del precedente punto. Caio, infatti, entra in possesso del ramo di azienda del titolare e lo va a condurre lì dov’era già. Quel ramo di azienda non viene trasferito ma passa dalla conduzione di Tizio a quella di Caio