Trasferimento mercato - cosa succede se il titolare non sceglie il posteggio nella nuova area

Nell’ambito di una situazione molto problematica, oggetto di diversi ricorsi al TAR, il nostro Comune ha trasferito il mercato del giovedì dalla tradizionale area ad un’altra.

I titolari hanno già preannunciato che non verranno a scegliere il nuovo posteggio, perchè sono contrari al trasferimento e attendono invece l’esito dei ricorsi per rimanere nell’area mercatale precedente.
In ogni caso non si presenteranno al mercato nella nuova area: alcuni di loro presenteranno il certificato medico a giustificazione dell’assenza.

Ora ci chiediamo, si aprono cause di decadenza?
La causa di decadenza, per legge, è un certo numero di assenze ingiustificate, previsto nel dettaglio dal nostro Regolamento.
Quindi se non si sceglie il posteggio nella nuova area e non ci si presenta al mercato l’autorizzazione DECADE dopo tot assenze. E fin qui ci sembra pacifico.

Ma se chi rifiuta di scegliere il posteggio nella nuova area presenta un certificato medico per ogni giovedì di mercato, è giustificato o no? Perde o mantiene la titolarità?

Insomma il punto è se la scelta del posteggio si configura come elemento imprescindibile, un adempimento necessario per rendere effettivamente esercitabile l’autorizzazione che si ha in mano. Potremmo considerare l’attività di scelta del posteggio come una “fase integrativa dell’efficacia”?

E quindi, potremmo legittimamente aprire un avvio del procedimento di decadenza contro il titolare che non ha scelto il posteggio?
Sperando di essermi spiegata chiaramente, attendo un vostro parere.

Sono questioni un po’ troppo complesse per il forum. Tuttavia, condivido qualche osservazione.

Non so da quale regione scrivi ma (come citi) hai una norma regionale da applicare e dalla quale non si scappa. Concordo con te che la conclusione della decadenza è pacifica. In assenza di provevdimnto sospensivi del giudice o in assenza di una sospensiva comunale (magari DGC di indirizzo e determina dirigenziale) va da sé che la legge deve essere applicata. Diventerebbe illegittimo non applicarla.

Anche se pare possibile un uso strumentale del certificatomedico, non puoi fare il processo alle intenzioni. Il certificato è fidefacente fino alla querela di falso, puoi muoverti solo per vie legali. Per gli altri che non montano senza certificato, procederei con il conteggio delle assenze e poi, quando i tempi sono maturi, con la comunicazione di avvio procedimento. L’importante è che i commercianti siano in grado di esercitare. In altre parole, nel dibattimento giudiziale, deve risultare che il commerciante, pur potendo senza nessun impedimento, ha deciso di rimanere assente.
Infine, non credo che tutti i medici si prestino a produrre certificati se non sono sicuri della situazione. A volte mi è capitato dei certificati del tipo: il medico comunica che il soggetto ha riferito di essere malato. In questi casi non si tratta di veri e propri certificati e il medico può essere contattato per chiarimenti.

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Grazie Dott. Maccantelli per aver risposto, siamo consapevoli che la questione è molto complessa, non a caso premettevo che ci muoviamo in un campo minato di ricorsi. Sul tema “certificati” siamo stati molto attenti nel Regolamento a indicare regole e prevedere controlli incrociati (spesso il commerciante era malato nel nostro comune, ma stava benissimo in quello a fianco). Consapevoli anche che contestare un certificato medico in giudizio è una causa persa. Ciò che non riusciamo “ad afferrare” è la valenza della scelta del posteggio. Io che sono titolare di autorizzazione di tipo A per dieci anni, nel momento in cui il mercato viene trasferito, se non scelgo il mio posteggio rimango titolare, o equivale ad una rinuncia? Materia da TAR :wink:? Grazie mille in ogni caso per la disponibilità a riflettere su questi casi spinosi. PS. Il commercio su area pubblica è bello anche per questo, non ci si annoia mai.

Comunque siamo nella magnifica Regione Sardegna

In genere, il trasferimento della concessione non muta i termini di validità né la sfera giuridica del soggetto in relazione al rapporto con la PA. In sintesi, il soggetto resta concessionario (diritto acquisito) ma lo spazio effettivo a sua disposizione passa da A a B. Data la continuità, restano applicabili le ipotesi di decadenza per mancato esercizio: il soggetto può/deve scegliere il posteggio e, così facendo, può/deve lavorare. Se non lo fa per sua scelta, si conteggiano le assenze

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