Trasferimento unità locale stesso comune attività tintolavanderia tradizionale e nomina responsabile tecnico

Buonasera,
una ditta individuale (regione toscana) che svolge attività di tintolavanderia trasferisce la sede operativa/unità locale nello stesso comune (la sede legale è in altro comune) è giusto considerare tale operazione come un trasferimento di sede o deve essere considerata come un avvio nella nuova unità locale e cessazione nella vecchia sede operativa? (Il portale star prevede la variazione di sede, in tal caso la variazione di sede vale anche per la variazione dell’unità locale?)
Il soggetto ha iniziato l’attività presso la sede legale nel 2013 e non ha provveduto alla nomina del responsabile tecnico né presso la sede legale né presso l’unità locale (inizio nel febbraio 2014), in tal caso con il trasferimento dell’unità locale il titolare può essere nominato responsabile tecnico facendo valere come requisito professionale l’attivita’ svolta come titolare della ditta individuale?
Grazie in anticipo per la gentile risposta che mi fornirete.

È un trasferimento. Anche se non è mai precisato nelle definizioni delle varie leggi, per trasferimento si intende lo spostamento all’interno dello stesso comune. La competenza è comunale quindi all’interno della stessa zona di competenza. Si vede che il portale riprende la norma regionale che, all’art. 4 parla di “sede”:

Il trasferimento in altra sede e l’ampliamento dei locali dell’attività di tintolavanderia sono soggetti alla presentazione, per via telematica, della SCIA allo SUAP competente.

E’ chiaro che è sottoposta ad abilitazione amministrativa (in questo caso SCIA) la sede operativa, cioè quella aperta al pubblico. La sede legale può essere in ogni dove ma non interessa da questo punto di vista, semmai intessa al fisco o alla CCIAA.


Sui requisiti.

La legge 84/2006 afferma:

Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l’attività fino all’adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico

La LR della Toscana dispone:

Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge (NDR 07/11/2013) comunicano al SUAP entro i successivi due anni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006 . Decorso inutilmente il termine suddetto, il comune, previa diffida, sospende l’attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale entro il termine stabilito, il comune emana un provvedimento di chiusura dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.

Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma, svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, ai sensi del previgente comma 2, e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, può conseguire l’idoneità professionale con l’acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente comma.


Quindi, da quello che comprendo, l’attività era abusiva. Forse mi sfugge qualcosa. Che dire… oggi può regolarizzarsi ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. d) della legge 894/2006 ma resta il fatto dell’esercizio in difformità di legge